L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che l’acquisizione, da parte di una seconda impresa, degli strumenti finanziari e delle altre attività patrimoniali dei clienti di una prima impresa, in seguito alla cessazione dell’attività da parte di quest’ultima, in forza di un contratto la cui conclusione è imposta dalla legislazione nazionale, può costituire un trasferimento di impresa o di parte di impresa, anche qualora i clienti della prima impresa restino liberi di non affidare la gestione dei loro titoli di borsa alla seconda impresa, ove si accerti l’esistenza di un trasferimento di clientela, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In tale contesto, il numero, anche molto elevato, di clienti effettivamente trasferiti non è, di per sé, determinante per quanto riguarda la qualificazione come «trasferimento» e la circostanza che la prima impresa collabori, in qualità di società di intermediazione di borsa non indipendente, con la seconda impresa, non ha, in linea di principio, alcuna incidenza.
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