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Giurisprudenza

Trasferimento d’azienda e responsabilità per debiti verso gli istituti previdenziali

16 Marzo 2016

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 24 febbraio 2016, n. 3646

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia di responsabilità delle società partecipanti a un negozio di trasferimento d’azienda commerciale, con particolare riguardo al regime di responsabilità per i debiti inerenti all’azienda ceduta nei confronti degli enti previdenziali (nel caso di specie dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI).

Segnatamente, la Suprema Corte ha analizzato i rapporti giuridici fra le norme contenute negli articoli 2560 e 2112 del Codice Civile: da un lato, la prima norma dispone che “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”; dall’altro, la seconda prevede che “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.

Il richiamato articolo 2112, comma 2 del Codice, dunque, si pone quale norma speciale rispetto al regime generale di responsabilità del cessionario in caso di trasferimento d’azienda, regolando lo specifico caso della sorte delle obbligazioni assunte nei confronti del lavoratore. In quest’ultimo caso, infatti, la solidarietà fra cedente e cessionario si presume esistente, a nulla rilevando la formale iscrizione delle voci debitorie nei libri contabili obbligatori (condizione che, al contrario, deve sussistere, con riguardo alle obbligazioni aventi differente natura, ai sensi dell’articolo 2560, comma 2 del Codice Civile).

La pronuncia in esame, assumendo che il regime di responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori “è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, [essendo il lavoratore] estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l’ente previdenziale e il datore di lavoro”, ha ritenuto insussistente un automatico regime di solidarietà fra cedente e cessionario in materia di debiti previdenziali, riguardo i quali trova applicazione la norma (generale) di cui all’articolo 2560, comma 2 e non quella (speciale) dell’articolo 2112, comma 2 del Codice.

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