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Titoli non durevoli: il Regolamento IVASS sulla valutazione in bilancio

30 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato il Regolamento IVASS del 30 agosto 2022 relativo all’attuazione delle disposizioni introdotte dal dl 21 giugno 2022, n. 73, sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli e la valutazione in bilancio.

Il Regolamento dà attuazione all’art. 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del dl n. 731/2022 che considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli non durevoli.

In particolare, il citato articolo 45:

  • prevede la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione come individuato nell’ultimo bilancio anziché al valore di realizzazione prevedibile in base all’andamento del mercato, con eccezione per le perdite durevoli;
  • attribuisce all’IVASS il potere di disciplinare le regole attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese assicurative.

In continuità con precedenti disposizioni contenute in atti regolatori oggi abrogati, le imprese che, anche per il 2022, intendono avvalersi di questa facoltà trasmettono all’IVASS informazioni aggiuntive, destinano gli utili emersi a seguito dell’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio, commento alla relazione semestrale), con idonea individuazione delle modalità di valutazione adottate e degli importi delle poste contabili che riguardino l’esercizio della facoltà.

L’esercizio di tale facoltà relativamente ai titoli non durevoli non ha effetti sulle dimensioni prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

Il Regolamento abroga il Regolamento n. 43 del 12 febbraio 2019 relativo all’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, prevista dal dl 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, redigono il bilancio di esercizio in conformità al dlgs n. 173/1997.

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