WEBINAR / 17 Ottobre
Basilea IV: le novità del CRR III


Impatti per banche e intermediari finanziari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/09


WEBINAR / 17 Ottobre
Basilea IV: le novità del CRR III - Impatti per banche e intermediari finanziari
www.dirittobancario.it
Flash News

Tercas: la Corte UE conferma che non ci furono aiuti di stato

2 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza nella causa C‑425/19 P, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale UE in merito all’operazione di aumento di capitale di Banca Tercas, istituto in amministrazione straordinaria, eseguito da Banca Popolare di Bari a fronte della copertura del deficit patrimoniale della stessa Tercas e della concessione di determinate garanzie da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), misure queste approvate dalla Banca d’Italia.

Come noto, il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico, che dispone della facoltà d’intervenire a favore dei suoi membri, non solo a titolo di garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri, ma anche su base volontaria, conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri.

Con decisione del 2015 la Commissione aveva ritenuto che le misure adottate dal FITD costituissero un aiuto di Stato cui l’Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas.

Con sentenza del 19 marzo 2019 il Tribunale dell’Unione europea si era pronunciato nel senso che la Commissione avesse erroneamente ritenuto che le misure a favore della Tercas presupponessero l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato, annullando la decisione della Commissione.

La Commissione aveva proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza odierna la Corte di Giustizia ha evidenziato come il Tribunale abbia correttamente ritenuto che tali misure non costituissero aiuti di Stato, poiché non comportavano l’uso di risorse statali e non erano imputabili allo Stato.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 Ottobre
Basilea IV: le novità del CRR III


Impatti per banche e intermediari finanziari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/09

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter