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Superbonus 2024: istanza e istruzioni AE per l’erogazione del contributo

19 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 360503 del 18 settembre 2024, ha definito il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024, detraibili al 70%, di cui all’art. 1 c. , D.L. 212/2023 (c.d. superbonus 2024).

Il contributo spetta a coloro che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da c.d. Superbonus (art. 119, comma 8-bis, primo periodo, D.L. n. 34/2020), che entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che hanno un reddito non superiore a 15mila euro, determinato ai sensi dei commi 8-bis e 8-bis.1 dello stesso art. 119.

Il contenuto dell’istanza

I beneficiari del c.d. superbonus 2024 dovranno inviare la domanda entro il 31 ottobre 2024 direttamente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente, all’Agenzia delle entrate, mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Amministrazione, che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

La domanda per l’ottenimento del c.d. superbonus 2024 deve contenere, in particolare, oltre ai dati fiscali ed all’IBAN del richiedente:

  • le autocertificazioni (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000), sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, ovvero le dichiarazioni:
    • di avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non superiore a euro 15.000
    • di aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese detraibili con percentuale del 70% a fronte degli interventi edilizi previsti dall’art. 119, comma 8-bis citato, ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare: gli interventi devono aver raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’art. 119, comma 13, del medesimo decreto e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto
    • in caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati e che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento
    • che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si 3 richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale;
    • in alternativa, che il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di detrazione in qualità di detentore

Riguardo ai termini di trasmissione, il provvedimento specifica che con apposito avviso, pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia delle entrate renderà nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare l’invio delle istanze, il cui termine ultimo è fissato al 31 ottobre 2024.

Calcolo ed erogazione del contributo per il superbonus 2024

Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal de cuius entro un limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro.

Tale limite è ridotto in misura proporzionale qualora più soggetti aventi diritto abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile: al limite di 96.000 euro deve essere applicata la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e/o del de cuius in quanto non oggetto di detrazione e il 30% del limite massimo di spesa agevolabile che si applica al richiedente e/o al de cuius.

Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.

In particolare:

  • se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti per i quali sussistono le condizioni è superiore al 100%, sarà erogato l’intero importo del contributo richiesto nell’istanza
  • se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 3% e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante
  • se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 3%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 3%: il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024
  • in presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
  • il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse
  • qualora le richieste di contributo siano soddisfatte integralmente, le risorse residue saranno destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo gli stessi criteri sopra descritti, a favore dei richiedenti che:
    • sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, o del condominio, la cui unità non è adibita ad abitazione principale
    • a favore dei richiedenti che beneficiano della detrazione in qualità di detentori.

Le percentuali di ripartizione saranno comunicate, entro il prossimo 30 novembre, con un ulteriore provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Qualora il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procederà al recupero in base alle disposizioni contenute nell’art. 38-bis del Dpr n. 600/1973; è comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti.

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