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Giurisprudenza

Sull’onere della prova nelle frodi informatiche

23 Giugno 2026

Giosuè Ansideri, Dottorando in Diritto e Tutela, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

ABF Torino, 26 gennaio 2026, n. 670 – Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Bani

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 670 del 26 gennaio 2026 (Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Bani), si è pronunciato sul riparto dell’onere della prova nelle frodi informatiche, in relazione alle operazioni di pagamento disconosciute e alla conseguente imputazione di responsabilità in capo all’intermediario.

Il Collegio ha ribadito che grava sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di dimostrare la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni contestate, nonché l’adozione di sistemi di autenticazione idonei e il comportamento gravemente colposo (o fraudolento o doloso) dell’utilizzatore (anche per presunzioni). 

Tuttavia, in continuità con un orientamento ormai consolidato, il Collegio ha precisato che, qualora l’intermediario dimostri che le operazioni risultano eseguite nel rispetto delle procedure di autenticazione forte (Strong Customer Authentication – SCA), spetta la cliente fornire una concreta ed ulteriore contestualizzazione fattuale (si vedano ex multis Collegio di Milano, decisione n. 6436/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 7499/2022; Collegio di Torino, decisione n. 5133/2022).

Nel caso di specie, il ricorrente deduceva di essere stato vittima di una frode informatica, senza tuttavia allegare elementi fattuali minimi utili alla ricostruzione della vicenda, limitandosi a una generica contestazione delle operazioni. Alla luce di ciò, il Collegio ha ritenuto insufficiente la prova offerta dal cliente e ha respinto il ricorso, ribadendo che il mero disconoscimento, in assenza di adeguata allegazione fattuale, non è idoneo a fondare la responsabilità dell’intermediario.

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