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Giurisprudenza

Sull’efficacia della quietanza liberatoria post finanziamento estinto

18 Giugno 2025

Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), 12 maggio 2025, n. 4580

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), con decisione n. 4580 del 12 maggio 2025, si è pronunciato nuovamente sulla rilevanza giuridica da attribuire alla quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, dopo l’estinzione anticipata di un finanziamento.

Questo il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento:

Ferma la necessità di valutare, in relazione ad ogni singolo caso, la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all’estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell’accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinunzia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall’esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria.

Quietanza liberatoria e preclusione all’esercizio di ulteriori pretese

La questione preliminare affrontata dal Collegio concerne la preclusione, o meno, per il cliente, all’esercizio di ulteriori pretese sul finanziamento estinto, in caso di sottoscrizione da parte dello stesso di una dichiarazione di rinunzia ad ogni altra pretesa verso la banca.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 8827/2017, aveva già affrontato il problema, anche se il caso in esame è risultato parzialmente diverso: la dichiarazione di rinunzia allora valutata  – e ritenuta nella specie inidonea a produrre l’efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi – era formulata in modo parzialmente diverso, contenendo la previsione del versamento da parte dell’intermediario di una ulteriore somma, a integrazione di quanto già rimborsato, e la dichiarazione del ricorrente di accettare tale ulteriore somma; anche l’elemento temporale era diverso, in quanto la data di sottoscrizione del documento, rispetto all’estinzione anticipata del finanziamento, era stato sottoscritto contestualmente a tale momento, mentre quello di cui all’ordinanza di rimessione al Collegio era stato sottoscritto a distanza di due anni.

La dichiarazione esaminata, più nel dettaglio:

  • riporta che l’intermediario corrisponderà un ulteriore importo a integrazione di quanto già rimborsato in detrazione delle somme dovute a titolo di residuo debito, senza specificazione delle singole causali e dei relativi importi
  • indica le causali dei rimborsi già ricevuti dal cliente in sede di conteggio estintivo del finanziamento (commissioni ripetibili e spese invio comunicazioni periodiche), ma non i relativi importi
  • contiene la dichiarazione del ricorrente di accettare tale ulteriore somma
  • reca la dichiarazione del cliente di non avere null’altro a che pretendere a titolo di rimborso di oneri anticipati e non maturati in relazione all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile, relativamente all’estinzione anticipata del contratto, volta ad ottenere la ripetizione di ulteriori somme rispetto a quelle già percepite

Il Collegio è dell’avviso che tale modello di rinunzia, nonostante le difformità testuali e temporali, non presenti caratteri tali da richiedere una soluzione diversa rispetto a quella accolta nella decisione n. 8827/2017: pur esprimendo un formale intento rinunciativo, rimane pur sempre una semplice manifestazione del convincimento soggettivo del cliente di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti.

Si configura, in sostanza, per il Collegio, come mera dichiarazione di scienza, priva in quanto tale di qualunque efficacia negoziale.

La sussistenza di una effettiva volontà dispositiva dell’interessato, da qualificarsi come rinunzia abdicativa o come transazione in senso stretto, presuppone un preciso riferimento alla determinazione sia quantitativa (l’ammontare delle somme), sia causale (denominazione delle voci di costo di riferimento) degli importi cui si rinuncia o si transige, da indicarsi specificatamente nella quietanza liberatoria, oppure, anche indirettamente individuabili, laddove risulti che il ricorrente li abbia già chiaramente esplicitati in sede di reclamo, se intervenuto antecedentemente alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria.

Sul diritto alla restituzione delle commissioni versate per il finanziamento estinto

Il Collegio, dopo aver respinto l’eccezione preliminare, entra quindi nel merito del ricorso, ed affronta la questione del diritto della parte ricorrente alla restituzione di quota parte delle commissioni corrisposte in relazione al finanziamento anticipatamente estinto (ed in relazione al quale era stata sottoscritta la quietanza liberatoria oggetto di eccezione preliminare dell’intermediario).

Il Collegio precisa che, trattandosi di un contratto sottoscritto prima dell’entrata in vigore della L. 106/2021, trova applicazione ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata, l’originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE,
n. C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”), con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata in ragione dell’anticipata estinzione, sia i costi c.d. “recurring”, sia i costi c.d. “up front, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso di tali oneri, il Collegio richiama la precedente decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, ove si precisa che:

  • per i costi “recurring”, si applica il criterio di proporzionalità lineare
  • per i costi “up-front, si applica il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

Conclusivamente, nel caso in esame il Collegio ritiene, alla luce degli atti, che le commissioni in favore dell’intermediario finanziario siano da considerarsi interamente recurring: quanto alle modalità di quantificazione del rimborso il Collegio applica il criterio del pro-rata temporis, sia per le quote considerate “rimborsabili”, sia per le quote definite “non ripetibili”.

Anche le commissioni di distribuzione sono da qualificarsi recurring, in quanto remunerano attività di natura ricorrente, quali la “pubblicità” e il “presidio del
territorio”: conseguentemente, devono essere rimborsate anch’esse secondo il criterio del pro-rata temporis.

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