Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’indirizzo della BCE (UE) 2025/2595 del 10 dicembre 2025 sull’approccio di vigilanza delle autorità nazionali competenti alla copertura delle esposizioni deteriorate detenute da soggetti vigilati meno significativi.
L’indirizzo specifica l’approccio di vigilanza che le autorità nazionali competenti devono utilizzare per rivedere le politiche di accantonamento e il trattamento delle attività in termini di requisiti di fondi propri dei soggetti vigilati meno significativi stabiliti nello stesso Stato membro dell’autorità nazionale pertinente.
Garantire una gestione e una copertura adeguate delle non performing exposures (NPE) è stata una priorità importante nell’ambito dell’MVU fin dalla sua istituzione: mentre la BCE ha già comunicato le aspettative di copertura prudenziale per le NPE detenute da soggetti vigilati significativi, per i soggetti vigilati meno significativi, la copertura di tali NPE non è stata finora soggetta a prassi di vigilanza uniformi in tutto l’MVU, bensì soggetta agli approcci definiti dalle Autorità di vigilanza per le rispettive attività di vigilanza.
La BCE garantisce l’applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, in conformità al Regolamento (UE) n. 1024/2013 e al Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE: mentre le Autorità nazionali hanno la responsabilità primaria di riesaminare i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie attuati dagli enti creditizi classificati come meno significativi per assicurare una sana gestione e copertura dei rischi, la BCE, nel suo ruolo di sorveglianza nell’ambito dell’MVU, deve promuovere l’applicazione coerente di elevati standard di vigilanza nell’esecuzione di tali riesami.
In tale contesto, un’applicazione coerente di elevati standard di vigilanza alla revisione prudenziale della gestione e della copertura delle esposizioni deteriorate (non performing exposures, NPE) per i soggetti vigilati meno significativi in tutto il meccanismo di vigilanza unico contribuisce agli obiettivi più ampi di assicurare che:
- sia attuato un approccio di vigilanza prudenziale coerente ed efficace nei confronti di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti
- il codice unico per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi degli Stati membri partecipanti
- tutti gli enti creditizi degli Stati membri partecipanti siano soggetti a una vigilanza della massima qualità.
Come dimostrato dall’esperienza acquisita dalla BCE nel contesto dell’approccio di vigilanza seguito nei confronti dei soggetti vigilati significativi, una copertura sufficiente e tempestiva delle NPE promuove una gestione proattiva di tali esposizioni, la riduzione delle loro consistenze e livelli di accantonamento commisurati ai rischi associati alla loro anzianità e all’evoluzione degli importi recuperabili.
Pertanto, l’approccio di vigilanza delle ANC in relazione alla copertura delle NPE detenute da soggetti vigilati meno significativi dovrebbe riguardare la revisione delle politiche di accantonamento e il trattamento delle attività in termini di requisiti di fondi propri di tali soggetti vigilati; ciò al fine di attenuare due rischi principali:
- la persistenza di consistenze rilevanti di NPE con elevata anzianità (NPE pregresse) e una copertura limitata mediante accantonamenti, che costituiscono fonti durevoli di potenziali ulteriori perdite e limitano la capacità delle banche di nuovi prestiti
- la possibilità di incoerenze nel trattamento prudenziale delle NPE soggette all’obbligo di deduzione a norma del CRR e di quelle che non lo sono, qualora tali incoerenze non siano giustificate da circostanze specifiche.

