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Giurisprudenza

Sulla differenza fra danno morale, dinamico-relazionale e biologico

13 Marzo 2026

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 11 marzo 2026, n. 5436 – Pres. Pagetta Rel. Michelini

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione con sentenza pubblicata l’11 marzo 2026 n. 5436 (Pres. Pagetta Rel. Michelini) si è di recente pronunciata in merito alla valutazione del danno morale, dinamico-relazionale e biologico.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado limitatamente al quantum – condannava una società al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di un proprio dipendente, a seguito dell’inadempimento degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 2087 C.c. 

In particolare i danni causati dal tale inadempimento erano stati individuati nel danno biologico, morale, alla vita di relazione e all’immagine professionale.

In tale occasione, la Cassazione – in richiamo di altre sentenze di legittimità tra cui Cass. n. 32359/2025 – afferma come, nell’ambito del danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consista in uno stato d’animo di sofferenza che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali del danneggiato e perciò non possa essere oggetto di accertamento medico-legale. Se quindi tale danno è provato, questo deve essere oggetto di un’autonoma valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico.

Di conseguenza, il danno morale e quello dinamico-relazionale costituiscono due differenti forme di lesione e potrebbero, quindi, concorrere tra loro.

Con riferimento alla liquidazione del danno biologico conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica, la Cassazione ha precisato che devono essere oggetto di autonoma valutazione l’invalidità permanente e quella temporanea.

L’invalidità permanente, infatti, decorre dalla cessazione della malattia e dalla conseguente stabilizzazione dei postumi, mentre quella temporanea ricorre quando il danneggiato si sottopone a cure volte a ridurre o a impedire l’aumento del grado di invalidità.

La Corte ha, poi, precisato che qualora nel corso del processo vengano espletate più consulenze tecniche tra loro difformi e redatte in tempi diversi, la sentenza può essere censurata solo nel caso in cui l’omessa considerazione di una relazione peritale integri il mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia un fatto che, se valutato, avrebbe condotto ad un esito differente della controversia.

Infine, la Cassazione precisa che la valutazione equitativa del danno da parte del giudice di merito non possa essere sindacata in sede di legittimità poiché espressione del suo potere discrezionale.

Questa è censurabile solo se la motivazione non consente di ricostruire il percorso logico seguito, presenti un difetto totale di giustificazione, sia basata su criteri incongrui, risulti sproporzionata per eccesso o per difetto oppure si discosti notevolmente dai dati dell’esperienza comune.

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