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Giurisprudenza

Sulla revocatoria del conferimento di azioni a titolo oneroso

16 Ottobre 2025

Daniel Foà, Assegnista di ricerca – Università di Bari “Aldo Moro”

Tribunale di Venezia, 08 maggio 2025 – Pres.. Tosi, Est. Campagner

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza dell’8 maggio del 2025, il Tribunale di Venezia (Pres. Tosi, Est. Campagner) ha riconosciuto che è soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 C.c. l’atto di conferimento, in società di persone, di tutte le azioni relative ad una società di capitali detenuto dal debitore, compiuto successivamente al sorgere del credito e idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore, anche quando a titolo oneroso, ove il terzo (nel caso in esame, la società conferitaria) fosse consapevole del pregiudizio.

Il Tribunale ha così confermato quanto stabilito da Cass. 20232/2023, secondo cui è ammissibile la revocatoria dell’atto di conferimento di beni in società.

Nel caso esaminato, in particolare, il convenuto si era spogliato di un cespite di ingente valore mediante il conferimento del pacchetto azionario in una società di persone, deprivando così il proprio patrimonio di un bene con cui avrebbe potuto soddisfare il credito della procedente.

L’attrice aveva pertanto agito in revocatoria avverso l’atto di conferimento delle azioni, allegando l’esistenza del credito, la lesione delle sue ragioni creditorie, la perfetta conoscenza del danno in capo al disponente, e la conoscenza della frode da parte del terzo, nel caso in cui il conferimento fosse stato considerato atto a titolo oneroso.

Il Tribunale ha riconosciuto, da una parte, la necessaria consapevolezza del pregiudizio da parte del socio conferente e, d’altra parte, qualificando l’atto di conferimento come a titolo oneroso – atteso che il conferimento costituiva prestazione cui si correla l’acquisizione di una maggiore quota partecipativa nella conferitaria – ha ritenuto che la necessaria prova della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sussistesse nello specifico, in quanto l’amministrazione della conferitaria era in capo allo stesso conferente.

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