WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/09


WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Sulla responsabilità dello Stato per i debiti degli enti locali

1 Ottobre 2025

Segnalato dagli avvocati Francesco Verri, Luca Pardo, Simone Grassi, Manuela Finolezzi, Guido Tancredi e Viviana Schirripa di Ontier Italia

Tribunale di Roma, decreto ingiuntivo 17 settembre 2025

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 12818/2025, emesso in data 17 settembre 2025, in tema di responsabilità dello Stato per i debiti contratti dagli enti locali, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare l’intero valore del credito vantato da una società verso un ente locale in dissesto, in applicazione della nota pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 16 gennaio 2025, che aveva ordinato allo Stato italiano di garantire, entro un dato termine, l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni (ovvero i titoli esecutivi precedentemente emessi verso gli enti locali inadempienti) con misure adeguate.

Secondo la Corte EDU, quando Regioni, enti locali o società partecipate non rispettino i propri obblighi di pagamento, anche in caso di fallimento, la responsabilità ultima ricadrebbe comunque sullo Stato centrale: il mancato pagamento dei debiti violerebbe non solo il diritto di proprietà, ma, se già esiste una sentenza o un altro titolo, anche il diritto al giusto processo.

Nel caso di specie, poiché la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva poi eseguito spontaneamente la sentenza della CEDU, che si era espressa nei termini sopra indicati, il Tribunale di Roma ha quindi accolto la richiesta di condanna avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo dalla società, ritenendo integrata la “prova scritta”, ex art. 633, c. 1, n. 1) C.p.c., del credito verso lo Stato. 

Come sostenuto dalla società ricorrente, la sentenza è infatti prova scritta idonea ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. c.p.c. per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in quanto:

  • la Corte Costituzionale, con le note sentenze gemelle nn. 348-349 del 2007, e le Sezioni Unite della Cassazione (n. 28507/2005) hanno stabilito non solo l’illegittimità costituzionale di leggi statali contrastanti con la CEDU, ma altresì la portata precettiva delle decisioni definitive della Corte nel nostro ordinamento
  • la concessione di un decreto ingiuntivo fondato su una pronuncia dichiarativa è già stato riconosciuto in passato dalla Cassazione (cfr. sent. Cass. civ. n. 1579/1980)
  • le pronunce della Corte sono prova scritta/titolo idoneo per le finalità d’ingiunzione poiché la loro portata precettiva (anche se dichiarativa) può essere senza dubbio equiparata a quella delle pronunce nazionali; si richiamata in proposito la pronuncia della Cassazione n. 19985/2011, che ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) le sentenze della Corte di Strasburgo, pur avendo natura dichiarativa, una volta divenute definitive ex art. 44 della Convenzione, consentono di attribuire alla vittima della accertata violazione del diritto protetto dalla Convenzione una somma a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali o di riconoscere alla stessa una somma come equa soddisfazione, come è accaduto nel caso in esame; 2) in quanto definitive queste sentenze sono precettive (Cass. S.U., 23 dicembre 2005 n. 28507) alla pari delle norme materiali convenzionali, la cui applicazione non può discostarsi dall’interpretazione che della norma stessa ha dato il giudice Europeo (Cass. 1^ sez. pen. 25 gennaio 2007 n. 2800, PM in proc. Dorigo). 5. Pertanto, va affermato che: a) il giudice interno, il quale ha la materiale disponibilità di incidere sulla fattispecie concreta, non può ignorare o svuotare di contenuto il decisum definitivo della Corte Europea, anche se si tratta di condanna dello Stato a titolo di equa soddisfazione, per la quale non vi è bisogno di alcun exequatur e di fronte alla quale lo Stato non ha altra scelta se non quella di pagare, come di fatto accade”.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/09