La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 992 pubblicata il 07 aprile 2025, si è pronunciata sulla prova dell’avvenuta notifica a mezzo PEC in formato “.pdf”, anziché “.eml” o “.msg”.
In particolare, quanto all’idoneità a documentare l’effettiva ricezione della documentazione di cui al file pdf, riproduttivo della ricevuta di accettazione, la Corte richiama, e si conforma, alla precedente pronuncia della Cassazione n. 16189/2023, che, anche se in tema di notifica di un atto processuale, aveva evidenziato che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”.
Secondo la Cassazione infatti, solo il rispetto di tali forme consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario, per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio.
Tale dimostrazione non è invece consentita con il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in diverso formato (come in PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, c. 3, C.p.c.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che non vi fosse prova dell’effettiva consegna delle diffide di pagamento allegate dall’appellante, poiché non erano state prodotte le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l’apertura del file, la presenza dell’atto notificato: l’appellante si era limitata a produrre un file in formato pdf, non consentendo di risalire con certezza al contenuto degli allegati ad esso relativi (e nel caso di specie non vi era neppure corrispondenza di date).