Il Collegio ABF di Bologna, con decisione n. 8081 del 9 settembre 2025 (Pres. C. Tenella Sillani, Rel. G. Lemme), è tornato a pronunciarsi in materia di costi legati alla chiusura del contratto di servizi di pagamento e ha stabilito che l’addebito di commissioni per la disinstallazione e disattivazione del POS, ove non sia stato giustificato e la disinstallazione sia stata eseguita direttamente dal cliente, costituisce un’illegittima penale di chiusura.
Il ricorrente lamenta l’illegittima applicazione di una commissione di disinstallazione del POS, nonostante l’ente creditizio avesse, in deroga alle condizioni contrattuali, accettato di non applicare costi.
L’intermediario oppone l’incompetenza temporale dell’Arbitro, in ragione del fatto che l’accordo tra le parti di non applicare il costo di disinstallazione risaliva al 2015, e contesta il ricorso nel merito opponendo che tale addebito era previsto nella documentazione contrattuale.
L’ABF rigetta l’eccezione di inammissibilità ratione temporis: l’Arbitro ha competenza relativamente a comportamenti e controversie fino al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso.
Il riferimento temporale da considerare, per i vizi non genetici del contratto, è il momento della contestazione.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 126-septies, comma 1, T.U.B., che attribuisce al cliente di servizi di pagamento il diritto di recedere dal contratto quadro senza penalità o costi di chiusura.
La circ. MISE 21 febbraio 2007 ha ritenuto che non contrastino con questo diritto le spese sostenute dall’intermediario e che abbiano richiesto un intervento di terzi, a condizione che siano previste nel contratto e documentate.
Il Collegio, tuttavia, riscontra la mancanza dei predetti requisiti nel caso di specie, dal momento che la disinstallazione era stata eseguita direttamente dal cliente e non era stata fornita ulteriore documentazione a supportare l’addebito.
Accoglie pertanto il ricorso.

