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Giurisprudenza

Sulla nota di variazione IVA e la consecuzione tra procedure

17 Febbraio 2026

Stefano Butticè, Praticante avvocato in Milano

Con la risposta ad interpello n. 276 del 2025 l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sull’individuazione del momento rilevante ai fini dell’emissione della nota di variazione IVA durante l’esperimento delle procedure concorsuali

In particolare, l’Istante ha richiesto all’Amministrazione finanziaria delucidazioni in merito alla possibilità di emettere una nota di credito ex art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 al fine di recuperare l’IVA relativa alla parte di un credito, prima, falcidiata tramite proposta concordataria e, successivamente, esclusa dal passivo fallimentare

L’Istante ha rappresentato di vantare un credito verso una società che nel 2015 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. La proposta concordataria ha previsto il pagamento del 10% del credito. 

Nel 2024, e nell’assenza di una dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo, il Tribunale ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice e l’Istante ha presentato domanda di ammissione al passivo per l’intero credito oltre accessori. Il Giudice Delegato ha tuttavia accolto la richiesta dell’Istante nella sola misura stabilita dal precedente piano di concordato. 

L’Istante ha dunque richiesto se la fattispecie configurasse la richiesta certezza giuridica circa l’infruttuosità della procedura in riferimento alla parte di credito falcidiata e se, pertanto, fosse autorizzato all’emissione della nota di credito IVA. 

L’Amministrazione ha preliminarmente rilevato che l’art. 26 cit. è stato oggetto di una modifica intervenuta nel 2021. Con il D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, il legislatore ha mutato le condizioni per l’emissione della nota di variazione IVA in relazione ad una procedura concorsuale.

Con la disposizione antecedente, era richiesto l’esito infruttuoso della procedura concorsuale.

L’attuale disposizione ex lett. a) del comma 3-bis condiziona invece l’emissione della nota all’assoggettamento ad una procedura concorsuale.

Il comma 10-bis dell’art. 26 cit. chiarisce inoltre che l’assoggettamento si verifica, per ciò che qui interessa, dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ovvero dalla sentenza dichiarativa del fallimento. 

L’art. 18, comma 2, del D.L. 73/2021 dispone che la menzionata modifica è applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

L’Amministrazione ha ritenuto che al caso di specie fosse applicabile la disciplina previgente poiché alle due procedure deve applicarsi il principio della consecuzione tra procedure. 

Con interpello n. 234 del 2025 l’Amministrazione ha chiarito che il menzionato principio, di cui all’attuale art. 170, comma 2, del CCII, “si riferisce letteralmente alla “confluenza” di una procedura concorsuale, inizialmente attivata dall’imprenditore nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Ciò sulla base della considerazione che il presupposto per l’avvio della procedura fallimentare (…) sia da ritenersi sussistente già al momento dell’esperimento della precedente procedura”. 

Il principio della consecuzione tra procedure si applica alle procedure generate dalla medesima causa.

Nel caso di specie – anche mediante l’indagine del decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo emesso dal Giudice Delegato – l’Amministrazione ha rinvenuto che le procedure fossero state originate da un medesimo unico presupposto dato dallo stato di insolvenza e pertanto ha concluso per l’applicazione della disciplina precedente.

L’Amministrazione ha dunque statuito che, con riguardo alla quota percentuale del credito non ammesso al passivo nella liquidazione giudiziale, l’Istante potesse emettere la nota di variazione IVA sin dal momento della definitività del decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo poiché quest’ultimo ha l’effetto di configurarne l’irrecuperabilità

In altri termini, la definitività del decreto menzionato sancisce l’irrealizzabilità della pretesa creditoria e per l’effetto la verificazione della ragionevole certezza sull’incapienza del patrimonio del debitore a cui consegue, come inoltre chiarito dall’Amministrazione con la risposta ad interpello n. 102 del 2022, la possibilità di emettere la nota di credito IVA


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