La Suprema Corte, con la sentenza 6 marzo 2026, n. 5063 (Pres. Fracanzani, Rel. Serrelli), in tema di transfer pricing, ha stabilito, ancora una volta, che l’art. 110, comma 7, TUIR non è norma antielusiva in senso stretto, ma mira a reprimere lo spostamento artificioso di profitti tra giurisdizioni.
Quando la consociata estera riduce la propria base imponibile tramite transfer pricing, la società italiana deve operare la corrispondente variazione in aumento, indipendentemente dal fatto che la riduzione estera derivi da un interpello o da una norma agevolativa straniera.
La complessa vicenda riguardava una riorganizzazione infragruppo: una società residente in Italia aveva ceduto un ramo d’azienda alla consociata ungherese la quale, tramite un interpello presentato all’autorità fiscale ungherese, aveva ottenuto una variazione in diminuzione della base imponibile, calcolata applicando i criteri OCSE sul transfer pricing. In sostanza, era stato rideterminato il “giusto valore di mercato”, riducendo il costo riconosciuto alla società ungherese.
Tuttavia, tale riduzione non era stata “compensata” da una corrispondente variazione in aumento nella dichiarazione fiscale della società italiana.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, applicato l’art. 110, comma 7, TUIR, riprendendo a tassazione i proventi non dichiarati ai fini IRES ed IRAP.
La società italiana, quindi, soccombente nei primi due gradi di giudizio, ricorreva alla Suprema Corte sostenendo, in estrema sintesi, che la suddetta variazione sarebbe una mera agevolazione fiscale estera, senza effetti in Italia in assenza di una normativa in tal senso.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato che l’art. 110, comma 7, Tuir trova applicazione quando la società estera opera una variazione in diminuzione della propria base imponibile determinata mediante applicazione dei criteri OCSE per la rideterminazione del valore normale della transazione: ciò impone alla società italiana controllante la corrispondente variazione in aumento della base imponibile, a prescindere dalla circostanza che tale variazione sia stata concessa dall’autorità fiscale estera nell’ambito di un ruling o sia qualificata come agevolazione fiscale dalla disciplina straniera.
La natura formalmente agevolativa della disposizione estera è, infatti, irrilevante quando il beneficio fiscale deriva dalla rideterminazione del corretto valore di mercato del bene o servizio oggetto della transazione secondo le metodologie indicate dall’OCSE. Ciò in quanto tale rideterminazione, riducendo il costo per la società estera, comporta necessariamente un corrispondente aumento del ricavo per la società cedente italiana, al fine di evitare fenomeni di doppia non imposizione.
L’onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria quanto alla dimostrazione dello scostamento dal valore normale, mentre il contribuente deve provare la conformità dello scambio al prezzo di libera concorrenza.
