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Giurisprudenza

Sulla composizione del TAEG, ovvero l’indicatore sintetico di costo

2 Settembre 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione civile, Sez. III, 30 maggio 2025, n. 14575 – Pres. Scarano, Rel. Positano

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14575 del 30 maggio 2025 (Pres. Scarano, Rel. Positano), si è pronunciata sulla composizione del “tasso annuo effettivo globale” (TAEG), anche detto “indice sintetico di costo” od “indicatore sintetico di costo” (ISC).

Nel caso di specie, l’intermediario aveva ingiunto al proprio cliente – e al coniuge di questo che aveva prestato fideiussione – il pagamento di quanto dovuto in ragione di un contratto di leasing.

Dal canto suo, il cliente contestava l’indeterminatezza della clausola concernente gli interessi (e la mancanza, peraltro, del piano d’ammortamento), nonché l’usurarietà dei costi del finanziamento

Soccombente sia in primo sia in secondo grado, il cliente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero escluso l’usurarietà dei costi di finanziamento in quanto all’ammontare dei canoni non avevano sommato l’imposta sul valore aggiunto; diversamente, secondo il ricorrente, ai fini del calcolo del TAEG dovevano essere conteggiate anche le imposte, le tasse e ogni altro onere collegato all’erogazione del credito. 

Il cliente, peraltro, ribadiva l’indeterminatezza della clausola relativa agli interessi e, invero, a tal proposito, i giudici di legittimità hanno ritenuto «assorbente» l’assenza del piano di ammortamento.

La Suprema Corte, quindi, ha cassato la sentenza impugnata rimettendo la questione al giudice di merito per un nuovo accertamento dei fatti.

Peraltro, nel rinviare la decisione alla Corte d’appello, i giudici di legittimità hanno raccomandato di tenere conto, quanto alla composizione del TAEG, che esso «include il TAN [i.e., il tasso annuo nominale], e comprende le commissioni, le imposte e tutti gli altri costi legati alla pratica; esso deve essere sempre riportato nel foglio illustrativo, e non include le spese per eventuali servizi accessori facoltativi, eventuali penali o interessi di mora in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate».

Ancora, la Suprema Corte ha precisato che esso «rappresenta il costo effettivo dell’operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso racchiude contemporaneamente il tasso d’interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d’istruttoria, imposte di bollo, ecc.)».

Nel dettaglio, quindi, il TAEG è composto da «interessi, spese di istruttoria pratica, spese di incasso e gestione rata, imposta di bollo/sostitutiva sul contratto, imposta di bollo su singola comunicazione al cliente, se prevista e costo per le singole comunicazioni periodiche».

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