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Giurisprudenza

Sulla competenza ratione materiae dell’ABF

12 Maggio 2025

Lorenzo Rodio Nico, Dottore di ricerca in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche

ABF, Collegio di Milano, 27 dicembre 2024, n. 13345 – Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano, con decisione n. 13345 del 27 dicembre 2024 (Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo), si è pronunciato dichiarando l’inammissibilità ratione materiae di un ricorso avente ad oggetto il blocco di un bonifico proveniente da una società russa.

Il caso riguardava un’associazione riconosciuta (ricorrente) che si doleva del fatto che l’intermediario convenuto avrebbe erroneamente bloccato l’incasso di un bonifico di cui essa era beneficiaria, effettuato da una società russa nel 2022.

La ricorrente lamentava che tale blocco fosse dovuto a un’erronea interpretazione dell’intermediario delle misure restrittive contenute nel Regolamento (UE) 833/2014, chiedendo all’ABF conferma della corretta interpretazione dello stesso.

Sul punto, in primo luogo, il Collegio ha chiarito che «l’ABF è un Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e – come tale – non può essere investito della funzione di rendere meri pareri o consulenze, come invece nel caso di specie viene sollecitato a fare».

In secondo luogo, il Collegio ABF, pronunciandosi sulla propria competenza, ha escluso comunque la possibilità di vagliare il ricorso nel merito poiché «con la decisione n. 1663/23, resa in un caso del tutto analogo (nel quale cioè era controversa l’inclusione, o meno, di un pagamento bloccato per tale ragione dall’intermediario, in quella sede convenuto, nel perimetro delle operazioni vietate in virtù delle sanzioni inflitte a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa), ha già avuto modo di escludere la propria competenza per materia, allorché la soluzione del caso concreto dipenda – come pure nella presente fattispecie – dalla soluzione di questioni interpretative rientranti in plessi normativi differenti da quello sul quale esso è chiamato a svolgere il proprio sindacato».

La decisione si conclude richiamando un principio, in materia di competenza ABF, già espresso in precedenti decisioni (n. 1663/23 e n. 16163/22), «secondo il quale quando la domanda è connessa “a profili inerenti all’applicazione in concreto della normativa fiscale e, quindi, necessitanti di un sindacato in concreto della fattispecie alla luce del regime tributario”, la stessa “fuoriesce dalla competenza ratione materiae dell’Arbitro, in quanto la valutazione inerente all’esistenza e alla quantificazione del rimborso richiesto involge comunque, senza che il Collegio possa esprimersi sul merito, l’esame della normativa tributaria”». 

Sulla base di quanto sopra detto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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