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Giurisprudenza

Sulla bancarotta impropria da reato societario

18 Marzo 2021

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 03 dicembre 2020, n. 323 – Pres. Palla, Rel. Scordamaglia

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di rapporti fra reati fallimentari e reati societari, ribadendo il proprio orientamento secondo cui nel caso di falsità in bilancio seguite dal fallimento della società “il fatto di cui all’art. 2621 c.c. è assorbito nel reato di bancarotta impropria, mentre concorre con i delitti di bancarotta propria documentale di cui alla L.Fall., art. 216 comma 1, n. 2, ove integrate da condotte diverse dalla falsificazione” (cfr. Cass., Sez. V, 28 maggio 1996, n. 7293).

Sul punto è infatti costante l’orientamento di legittimità secondo cui la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, prevista dall’art. 223, c. 2, n. 1. L. Fall., risulta integrata sia nel caso in cui l’amministratore simuli nei bilanci un’inesistente stato di solidità finanziaria, così favorendo l’ottenimento di nuovi finanziamenti e forniture ed agevolando l’esposizione debitoria della società fallita (Cass., Sez. V, 11 gennaio 2013, n. 17021); sia quando lo stesso esponga in bilancio dati non veri al fine di occultare le perdite, così consentendo la prosecuzione dell’attività ed ingenerando perdite ulteriori, dal momento che l’evento tipico della fattispecie comprende sia la produzione, sia il semplice aggravamento del dissesto (Cass., Sez. V, 18 giugno 2014, n. 42811. Per ulteriori approfondimenti in tema di bancarotta fraudolenta impropria, ex multis, C. Santoriello, I rapporti fra la bancarotta societaria e le alterazioni dei dati contabili della società fallita, in Soc., 4/2012, 429; Id, La bancarotta fraudolenta impropria: l’art. 223, comma 2, R.D. N. 267 del 1942, in Soc., 5/2015, 625).

Infine, la Corte si sofferma sui rapporti fra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale, evidenziando come le due fattispecie divergano già sul piano oggettivo, prima ancora che su quello soggettivo. La prima costituisce infatti un reato di evento, integrato dall’impedimento della ricostruzione del volume di affari o del patrimonio del fallito, ed il cui oggetto materiale è costituito da tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi (sul punto, ex multis, Cass., Sez. V, 24 giugno 2014, n. 32051; Cass., Sez. V, 23 settembre 2015, n. 44886; Cass., Sez. V, 14 novembre 2016, n. 55065). La seconda invece ha ad oggetto le sole scritture obbligatorie e costituisce un reato di mera condotta, che si consuma con la mancata, irregolare od incompleta tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento (per approfondimenti in tema di bancarotta documentale, U. Giuliani Balestrino, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Torino, 2012, 297; L. Conti, I reati fallimentari, in Id. (a cura di), Il diritto penale dell’impresa, in F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. XXV, Padova, 2001, 533).

 

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