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Giurisprudenza

Sull’insolvenza della Banca Etruria. Per il Tribunale di Arezzo, per l’accertamento dell’insolvenza occorre guardare ex ante, al momento dell’apertura della procedura di risoluzione

21 Giugno 2016

dott.ssa Altea Rossi

Tribunale di Arezzo, 11 febbraio 2016, n. 12

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza dello scorso 11 febbraio il Tribunale di Arezzo si occupa dello stato di insolvenza ex art. 82, comma 2, d. lgs. n. 385/93 (TUB) della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio(*). L’insolvenza ex art 5 l. fall. viene fatta coincidere in via interpretativa con il «venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l’espletamento della specifica attività imprenditoriale», assumendo quale elemento indiziario di particolare rilevanza il «deficit patrimoniale» della banca (Cass., 21 aprile 2006, n. 9408 ripresa in sentenza dal Tribunale).

Scendendo più nel dettaglio, il Tribunale afferma che, ai fini  dell’accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza, viene in rilievo l’art. 36, commi 1 e 2, per cui il «Tribunale accerta lo stato di insolvenza dell’ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell’avvio della risoluzione». Di conseguenza, le conseguenze patrimoniali, che derivino dall’adozione del provvedimento di risoluzione da parte della Banca d’Italia, non possono assumere alcuna rilevanza in merito alla sussistenza dell’insolvenza.

Alla luce dei dati analizzati dalla Banca d’Italia, alla data di avvio della risoluzione, «il patrimonio della banca [era] del tutto insufficiente ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali obbligatori per la prosecuzione dell’attività d’impresa». Posto che l’accertamento dello stato di insolvenza implica un giudizio prognostico circa la sostanziale irreversibilità dello stato di crisi, a partire da quanto riscontrato dall’Autorità Vigilanza, ben può dirsi che la Banca versasse in tale situazione al momento dell’apertura di detta procedura.

A nulla, peraltro, giova contestare l’attendibilità della valutazione operata dalla Autorità di Vigilanza, posto che nello svolgimento dell’attività di cui è istituzionalmente investita gode di un’ampia discrezionalità tecnica. Per questa natura, l’esercizio delle sue funzioni risulta, dunque, insindacabile in sede giurisdizionale se non per i profili attinenti alla «manifesta illogicità ed irragionevolezza [e] del travisamento di fatti».

 

(*) A far data dal 21 novembre 2015 la Banca in questione veniva sottoposta dalla Banca d’Italia alla procedura di risoluzione di cui agli artt. 17 comma 1, lett. b) e 20, comma 2, del d. lgs. n. 180/2015 e in data 9 dicembre 2015 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 80 TUB.

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