Banca d’Italia ha pubblicato il Provvedimento n. 1318642/26 del 1° luglio 2026 sull’autorizzazione all’effettuazione di un secondo trattamento delle banconote in euro classificate come sospette di falsità da dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela.
Contestualmente, ha altresì fornito delle indicazioni operative, in conformità al citato provvedimento, che disciplinano le modalità di attuazione di tale secondo trattamento.
In particolare, tramite il citato provvedimento, Banca d’Italia modifica il paragrafo 1.3 del Capitolo II dell’Allegato 1 del proprio Provvedimento del 5 giugno 2019 sulle Disposizioni per l’attività di gestione del contante.
Viene, infatti, previsto che i gestori del contante possano sottoporre le banconote in euro classificate come sospette di falsità a un ulteriore controllo di autenticità, purché attraverso un’altra apparecchiatura conforme alla Decisione BCE/2010/14.
Nell’ipotesi in cui la banconota risulti classificata come sospetta di falsità anche a seguito del secondo trattamento deve essere trasmessa al Centro Nazionale di Analisi della Banca d’Italia entro venti giorni lavorativi dalla data della prima individuazione.
Per quanto concerne, invece, le banconote che, a seguito del secondo trattamento, risultano classificate come autentiche non possono essere utilizzate per il ricircolo e devono essere versate senza ritardo a Banca d’Italia.
I gestori del contante sono tenuti ad adottare opportune disposizioni interne destinate a disciplinare il processo relativo al secondo trattamento e assicurare idonei controlli interni sul corretto svolgimento del processo.
Con il presente Provvedimento, inoltre, Banca d’Italia sostituisce gli allegati 2 e 3 del citato Provvedimento del 5 giugno 2019 con l’allegato 2 e 3 del presente Provvedimento.
Le indicazioni operative allegate, in particolare, declinano:
- le modalità di effettuazione del secondo trattamento
- la gestione delle banconote confermate come sospette di falsità
- la gestione delle banconote risultate autentiche.

