Con la risposta n. 318/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenuto al de cuius, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto di tutte le operazioni attive e passive effettuate e perfezionatesi prima del suo decesso.
Nella vicenda l’erede formulava istanza di interpello al fine di comprendere se il prelevamento effettuato il giorno del decesso dalla titolare del conto corrente, contabilizzato il giorno seguente, dovesse essere preso in considerazione al fine della determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripreso quanto previsto dall’art. 8 del TUSD secondo cui il valore complessivo dell’asse ereditario “è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario” nonché quanto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 1846/1998 (secondo cui “le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni […] hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa”), ha ritenuto che le somme oggetto di prelevamento vadano conteggiate nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio, potendo, dunque, essere scomputate.
In altri termini, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto giuridicamente rilevante l’esatto momento in cui l’operazione di prelievo si è perfezionata ritenendo, al contrario, irrilevante quello in cui la stessa è stata annotata dalla banca nel conto corrente.
A ben guardare, infatti, a seguito dell’operazione, la somma oggetto di prelievo è fuoriuscita dalla sfera giuridica del conto corrente entrando nella disponibilità materiale del de cuius sottoforma di denaro contante, prima del suo decesso.
L’Agenzia delle Entrate è pervenuta a tale soluzione anche in ragione di quanto previsto dall’art. 18 del TUSD con riferimento ai crediti fruttiferi (nella parte in cui prevede che al saldo attivo di conto corrente vadano aggiunti gli interessi maturati fino al giorno del decesso del defunto) e, più in generale, dall’art. 1852 c.c.
Tale norma dispone, infatti, che “il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito”, lasciando intendere che le operazioni attive e passive vadano progressivamente compensandosi a prescindere dal momento della loro effettiva contabilizzazione.


