Con decisione n. 9626 del 4 novembre 2025 il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. A. Tina, Rel. C. Baldinelli) ha confermato il principio per cui il mancato rispetto, da parte dell’intermediario, del termine di dodici giorni dalla richiesta per il trasferimento di conto di pagamento fonda il diritto del cliente a una somma di denaro a titolo di penale ex lege ai sensi dell’art. 126-septiesdecies, comma 2, t.u.b.
Nel caso in esame, il ricorrente lamentava il ritardo dell’intermediario nel trasferimento del conto di pagamento detenuto presso quest’ultimo, nonostante tre diversi solleciti.
L’intermediario, tuttavia, si limitava a rappresentare la pendenza di istruttoria a seguito di reclamo ricevuto dal cliente, comunque già riscontrato negativamente dallo stesso resistente.
L’Arbitro Bancario Finanziario, partendo dalla mancanza di contestazioni dell’intermediario circa la ricezione delle richieste di trasferimento e alla luce della prova fornita sul punto dal ricorrente, ha ritenuto dimostrata la richiesta di trasferimento e la conseguente responsabilità del resistente.

