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Flash News

Sul registro degli Stati membri che “ospitano” l’attività di emittenti ART

17 Settembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A n. 7167 del 05 settembre 2025, ha risposto ad un quesito relativo alle modalità di pubblicazione dell’elenco di tali Stati membri ospitanti, in cui gli emittenti di ART, che svolgono attività transfrontaliere, intendano offrirli al pubblico o richiederne l’ammissione alla negoziazione.

Le attività transfrontaliere degli emittenti di ART sono menzionate in diversi articoli del Regolamento MICA:

  • l’art. 18, par. 2, lett. r) stabilisce esplicitamente che la domanda di un emittente di ART, contiene altresì un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’emittente richiedente intende offrire al pubblico token riferiti ad attività o richiederne l’ammissione alla negoziazione; tuttavia, i modelli per i white paper pubblicati da ESMA (Allegato II delle Norme di Sicurezza Interna sui moduli standard e sui modelli per il white paper sulle criptovalute) non menzionano gli Stati membri in cui l’ART è commercializzato (non esiste alcun campo dedicato a questo argomento nei modelli)
  • l’art. 21, par. 5 del MICAR prevede l’obbligo di notificare agli Stati membri ospitanti, a ESMA, a EBA, alla BCE e alla banca centrale nazionale competente, in caso di attività transfrontaliere per gli emittenti di le informazioni specificate ex art. 109, par. 3; tuttavia, non è del tutto chiaro se questa notifica debba essere un modulo a sé stante – non menzionato nel MICAR o nei regolamenti delegati e il cui formato non è definito – o se la trasmissione del solo white paper sia sufficiente
  • nessuna disposizione del MICAR prevede che i registri nazionali debbano menzionare le attività transfrontaliere per gli emittenti ART: tutte le informazioni trasmesse ai sensi dell’art. 21, par. 5 e, per riferimento, dell’art. 109, par. 3, dovranno tuttavia essere pubblicate sul registro ESMA, che deve contenere informazioni riguardanti “l’elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’emittente richiedente intende offrire al pubblico un token riferito ad attività o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token riferiti ad attività“.

EBA risponde che il MiCAR richiede che una persona giuridica sia stabilita in uno Stato membro per poter offrire o richiedere l’ammissione alla negoziazione di ART nell’Unione.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunicherà quindi agli Stati membri ospitanti, a ESMA, a EBA, alla BCE e, ove applicabile, alla banca centrale nazionale competente, l’elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’emittente richiedente intende offrire o richiedere l’ammissione alla negoziazione di ART.

Il registro ESMA, pertanto, renderà pubblico l’elenco di tali Stati membri ospitanti.

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