Con la sentenza n. 11296/2026 la Cassazione ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 10 del D. Lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) in tutti i casi in cui la reperibilità aliunde della documentazione occultata o distrutta consenta comunque all’Amministrazione finanziaria di ricostruire il maggior reddito prodotto dal soggetto accertato.
Nella vicenda, la società contribuente aveva ceduto un immobile senza dichiararne i relativi proventi e non aveva esibito, nell’ambito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza, il relativo contratto di compravendita.
Da tale condotta omissiva era scaturita la contestazione dell’illecito penale di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000 che, come noto, sanziona la condotta di colui il quale, con intento di evasione, occulti ovvero distrugga documentazione contabile “in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.
La Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla questione, ha richiamato alcuni propri precedenti (id est le pronunce n. 41683/2018, n. 46049/2018 e n. 20786/2002) nei quali l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato era stato trattato diversamente a seconda del ricorrere delle diverse ipotesi di distruzione completa ovvero di distruzione parziale della documentazione.
In particolare, è stato rammentato come il reato in argomento risulti sempre integrato nel primo caso, stante l’impossibilità assoluta di ricostruzione del reddito, e come, viceversa, nel secondo, la sua integrazione richieda la sussistenza di “un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito”.
Non avendo la Corte d’Appello verificato, nel caso di ispecie, se l’atto pubblico mediante il quale era stato stipulato il contratto di compravendita fosse stato o meno sottoposto alla procedura di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, il Giudice di Legittimità ha ritenuto di annullare l’impugnata sentenza al fine di poter verificare, in sede di rinvio, se la contribuente avesse espletato tale incombente.
In caso affermativo, infatti, non ricorrerebbe il requisito visto supra per l’integrazione del reato, risultando certamente possibile per l’Amministrazione finanziaria procedere alla ricostruzione del reddito della contribuente, essendo già in possesso della documentazione occultata o distrutta.


