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Sul rapporto fra digitalizzazione e forma dei contratti bancari e finanziari

26 Maggio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La digitalizzazione dei rapporti con la clientela ha portato al centro dell’attenzione il tema della forma nei contratti bancari e finanziari, soprattutto qualora l’intermediario debba assolvere un preciso onere probatorio in termini di consegna del documento.


Si ricorda che il tema sarà ampiamente affrontato nel corso della terza relazione del prossimo webinar organizzato dalla Rivista per il giorno 09 giugno 2026 “Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna – Fra sistemi di conservazione e responsabilità dei soggetti vigilati”


Dal punto di vista normativo, l’art. 117, c. 1 del TUB dispone infatti che i contratti devono essere redatti per iscritto e un esemplare deve essere consegnato al cliente: l’ABF ha chiarito più volte che tale previsione è espressiva di un generale diritto del cliente a ottenere copia del contratto non solo al momento della sottoscrizione, ma in ogni momento dello svolgimento del rapporto contrattuale, fondando questo diritto nel principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.

Analoga logica vale nel settore dei servizi di investimento, dove l’art. 23 TUF pone requisiti speculari e la violazione della forma scritta determina una nullità relativa, azionabile dal solo cliente.

In quest’ambito, è necessario tenere ferma la distinzione concettuale tra obbligo di consegna — contestuale alla stipula, funzionale alla perfezione stessa del vincolo — e obbligo di rilascio di copia su richiesta successiva, disciplinato dall’art. 119 TUB.

La distinzione incide infatti sull’onere probatorio dell’intermediario e sul regime applicabile: sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 251/2026) ha chiarito che il contratto non rientra nella nozione di documentazione inerente alle “singole operazioni” di cui al comma 4 dell’art. 119 TUB, impedendo così di sovrapporre il tema dell’accesso documentale a quello, diverso, della prova del rapporto.

Forma dei contratti bancari e finanziari e mezzi di consegna

La questione più dibattuta riguarda i mezzi di consegna della documentazione contrattuale e precontrattuale: e-mail ordinaria, link a documento remoto, PEC, SMS, WhatsApp, area riservata nel portale del cliente.

La mera notifica di disponibilità non equivale a consegna; occorre che il documento sia stato effettivamente messo nella sfera di disponibilità del cliente in forma stabile e riproducibile — attributi propri del supporto durevole nel senso tecnico-giuridico del termine.

L’ABF ha progressivamente irrigidito il proprio orientamento sull’onere probatorio, richiedendo all’intermediario non soltanto di aver formato il documento, ma di poter dimostrare tracciabilità, accessibilità e integrità del processo di consegna.

Un semplice link che rinvia a un server esterno, infatti, in via esemplificativa, non soddisfa tale standard ove l’intermediario non possa provare che il documento era accessibile al momento indicato e che il cliente vi abbia avuto effettivo accesso.

Sul fronte dei PRIIPs, l’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 consente la consegna del KID in alternativa al supporto cartaceo “su un supporto durevole non cartaceo” o tramite sito internet.

L’ACF ha tuttavia precisato che tale facoltà non legittima scelte generalizzate a priori.

La decisione ACF n. 7425/2024, in particolare, ha chiarito che la norma non prevede la possibilità di scegliere in via generalizzata di ricevere tutti gli eventuali KID con una determinata modalità.

L’ACF distingue con attenzione tra prova della consegna e qualità dell’informazione: la dichiarazione del cliente di aver ricevuto il KIID costituisce prova dell’avvenuta consegna, ma la modalità non cartacea è valida solo se il cliente ha potuto scegliere consapevolmente e se l’intermediario dimostra concretamente come il documento sia stato reso disponibile.

In un caso emblematico (n. 7727/2024), il ricorrente in ACF aveva prodotto un video della propria area riservata di home banking, attestante l’assenza del KIID tra i documenti disponibili al momento dell’investimento: ovvero una prova di segno negativo, come la non-presenza del documento nell’archivio digitale del cliente, che l’ACF ha ritenuto rilevante.

La disponibilità postuma del documento, infatti, non sana la violazione dell’obbligo di consegna preventiva.

La web collaboration

La web collaboration può definirsi come quella procedura informatica che guida il cliente attraverso diversi passaggi obbligatori per poter, solo alla fine, decidere se procedere o meno con l’operazione di investimento.

La stipula e la gestione del rapporto contrattuale in modalità integralmente remota espone dunque l’intermediario a un rischio probatorio strutturale: non è sufficiente che il documento esista e sia archiviato, occorre poter ricostruire l’intera catena di eventi — identificazione del cliente, presentazione del documento, consenso informato, perfezionamento della firma — in modo tracciabile e resistente alla contestazione.

Il presidio tecnico minimo richiesto comprende, in via esemplificativa: log immutabili delle sessioni di interazione, sistemi di timestamping certificato, audit trail dell’accesso e della visualizzazione dei documenti da parte del cliente, e meccanismi di firma che garantiscano l’imputabilità della sottoscrizione nel rispetto del quadro eIDAS.

In assenza di tali presidi, l’intermediario si espone — oltre che al rischio di nullità del contratto — all’impossibilità di assolvere l’onere probatorio nei procedimenti innanzi all’ABF e all’ACF, in caso sia chiamato a dimostrare la correttezza del proprio operato.

Di cosa si parla in questo articolo

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