Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 5193 del 28 maggio 2025 (Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo), si è pronunciato sulla prova del danno conseguente al tardivo smobilizzo di un libretto di risparmio.
In particolare, si è espresso in merito alla necessità che la presunzione, volta alla dimostrazione del danno, sia grave, precisa e concordante, in ossequio all’art. 2729 C.c., in un caso in cui la ricorrente lamentava di aver subito un danno patrimoniale conseguente alle lunghe tempistiche impiegate dall’intermediario per rendere disponibili le somme contenute in un libretto di risparmio.
Dette tempistiche, infatti, le avrebbero impedito di investire quella somma in un fondo comune sul quale aveva già investito.
Il danno, quindi, sarebbe stato rappresentato dal mancato guadagno, conseguente a non aver investito quella ulteriore somma.
Il ricorso è stato respinto dal Collegio meneghino in quanto, nel caso di specie, seppure l’intermediario non avesse giustificato le tempistiche di lavorazione, dal canto proprio la ricorrente «non [aveva] idoneamente assolto all’onere probatorio, su di essa incombente, in merito ai pregiudizi economici che sostiene di avere nel caso di specie subito».
Infatti, ad avviso del Collegio, la ricorrente si era limitata a produrre un documento da cui era desumibile soltanto il prezzo medio di carico delle quote del fondo comune di investimento, nel quale sosteneva che avrebbe versato la somma di €.40.000,00, a seguito del prelevamento dal libretto per cui è controversia, ma non il rendimento del fondo medesimo, che veniva solo riferito nella misura del 2,73%.
In definitiva, il Collegio sul tema ha statuito che “la ricorrente [aveva] affidato la propria richiesta risarcitoria ad un’argomentazione di tipo presuntivo, senza tuttavia soddisfare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dall’art. 2729 C.c.”.
La presunzione, pertanto, è idonea ad assolvere l’onere probatorio solo quando sia grave, precisa e concordante.

