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Spese Covid-19: pubblicato il decreto per gli enti locali

11 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2024 il comunicato del Ministero dell’Interno che rende nota la pubblicazione del decreto dell’8 febbraio recante criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, per gli enti locali.

Il decreto, unitamente agli allegati A-G, reca altresì le conseguenti regolazioni finanziarie per gli enti locali, nonché le modalità per l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso in relazione all’emergenza Covid-19.

In particolare:

  • I criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell’art. 106 D.L. n. 34/2020 sono individuati nell’Allegato A “Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane” e nell’Allegato B “Nota metodologica province e città metropolitane”
  • Le risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana sono definite nella Tabella di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto.
  • Per i comuni, le province e le città metropolitane con eccedenza di risorse, di cui alla colonna “Surplus finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale
  • Per le unioni di comuni e le comunità montane con eccedenza di risorse, di cui alla colonna “Surplus finale” della Tabella di cui all’Allegato C, le risorse ricevute in eccesso sono versate in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato
  • Per gli enti locali con deficit di risorse, di cui alla colonna “Deficit finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027
  • Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze del conguaglio finale sono regolate per il tramite delle medesime regioni e province autonome che provvedono, nel caso di risorse complessive ricevute in eccesso, a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato
  • Le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicate, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato F per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto
  • Gli enti locali tenuti a restituire i ristori specifici di spesa, con esclusione del ristoro relativo al contributo straordinario di cui all’art. 27, comma 2, del D.L. 17/2022, potranno segnalare eventuali errori rilevati sui dati riportati nelle Tabelle tramite il prospetto di cui all’Allegato G
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