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Giurisprudenza

Sottrazione al pagamento delle imposte e sequestro preventivo

14 Luglio 2026

Salvatore Scalora, dottore in giurisprudenza, Università Milano Bicocca, e verificatore fiscale

Cassazione penale, Sez. III, 22 maggio 2026, n. 18526 – Pres. Andreazza, Rel. Noviello

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza pubblicata il 22 maggio 2026, n. 18526 (Pres. Andreazza, Rel. Noviello) si è pronunciata in merito all’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, stabilendo che debba essere annullata allorquando essa (in relazione al citato reato) non rechi le modalità attraverso cui la sottrazione fraudolenta sia stata integrata ossia qualora manchi la valutazione del fumus del reato.

In particolare, si è espressa su quali siano specificamente gli atti dispositivi connotati da elementi di fraudolenza o di portata simulatoria finalizzati a sottrare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. 

Nel caso di specie, la causa ha avuto ad oggetto l’impugnazione da parte di A.A. di un’ordinanza del Tribunale che confermava il Decreto con cui il Gip aveva disposto, sulla base di “nuovi elementi”, un secondo sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni di A.A. in relazione al reato ex art. 11, comma 1, del D.Lgs. 74/2000.

Il ricorrente ha affidato le proprie doglianze a due motivi: 

  1. violazione di legge, per reiterazione dell’applicazione della misura reale del sequestro nei confronti del medesimo soggetto e per il medesimo fatto; nonché la violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem, in presenza di giudicato cautelare. Difatti, secondo A.A. i beni oggetto della “nuova” misura (denaro ed orologio), erano già stati oggetto di precedente sequestro, annullato con ordinanza del riesame e relativo giudicato cautelare. In quella occasione, il Tribunale avrebbe ritenuto che lo scopo di un viaggio svolto in Germania da A.A. in compagnia di B.B. non era finalizzato ad occultare all’estero quanto trasportato (denaro ed orologio). Non vi sarebbero, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice della cautela, quegli elementi nuovi – a seguito di ulteriori attività di indagine compiute dalla polizia giudiziaria – idonei a legittimare l’adozione del nuovo sequestro (superando, dunque, la preclusione del precedente giudicato cautelare);
  2. violazione di legge quanto alla valutazione del fumus del reato ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

Come già apprezzato dal Tribunale del riesame, il viaggio all’estero era legittimo ed i beni allora contestati erano da reputarsi di B.B. Per altro i beni non erano nascosti e nella disponibilità del ricorrente solo per motivi di sicurezza. Non vi era finalità di occultamento o alienazione degli stessi.

Il Giudice di legittimità, esaminando congiuntamente i due motivi proposti dal ricorrente, ha rammento che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato devono essere oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale.

Essi devono essere connotati, alternativamente, da:

  • fraudolenza; dunque, determinano un trasferimento effettivo del bene, mediante elementi di inganno o di artificio, cioè attraverso uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione; 
  • simulazione; pertanto, creano una situazione giuridica apparente diversa da quella reale che non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti. 

Alla luce dei predetti principi, la Corte di Cassazione, accogliendo le doglianze di A.A., ha annullato l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p., poiché il Tribunale non ha chiarito – come richiesto dal reato espressamente ipotizzatoquali siano gli atti dispositivi connotati da elementi di inganno o di artificio, ovvero di portata simulatoria che abbiano consentito di eludere l’esecuzione esattoriale.

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