Con sentenza del 30 marzo 2015 n. 6403 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui ai sensi del terzo comma dell’art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
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