EIOPA – in adempimento del mandato di revisione di Solvency II – pubblica delle linee guida definitive e dei progetti di norme tecniche prima dell’entrata in vigore del nuovo quadro normativo.
EIOPA fornisce, quindi, gli strumenti giuridici che era stata incaricata di sviluppare nell’ambito della modifica normativa citata, adotta nuove linee guida per affrontare le carenze nella gestione del rischio di liquidità, nonché modifiche delle linee guida e delle norme tecniche esistenti sul calcolo del margine di rischio e sull’applicazione dell’adeguamento di corrispondenza.
Tali strumenti, come le modifiche di Solvency II, saranno applicabili a partire dal 30 gennaio 2027.
In particolare, il pacchetto odierno comprende una serie di nuove Linee guida sulle vulnerabilità di liquidità, delle RTS sul calcolo semplificato del margine di rischio, nonché revisioni di ulteriori quattro serie di Linee guida e di due serie di Norme tecniche di attuazione (ITS).
Nuove Linee guida sui poteri di vigilanza per affrontare le vulnerabilità della liquidità
In tale contesto deve evidenziarsi le modifiche apportate a Solvency II abbiano incaricato EIOPA di sviluppare Linee guida sui poteri di vigilanza per affrontare le carenze nella gestione della liquidità delle imprese.
Le nuove Linee guida stabiliscono, quindi, la forma, l’attivazione e l’estensione dei poteri che le autorità di vigilanza possono esercitare per rafforzare la posizione di liquidità delle imprese. Esse specificano, inoltre, le circostanze eccezionali in cui le autorità di vigilanza possono sospendere temporaneamente i diritti di riscatto dei contraenti.
Sul calcolo semplificato del margine di rischio
In relazione al calcolo semplificato del margine di rischio, si ricorda come la revisione di Solvency II abbia introdotto un elemento esponenziale e dipendente dal tempo (il c.d. fattore lambda) nel calcolo del margine di rischio, al fine di tenere maggiormente conto della dipendenza temporale dei rischi e ridurre sia l’importo del margine di rischio per le passività a lungo termine sia la sua sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse.
Per attuare questa modifica, sono state necessarie nuove RTS al fine di allineare i riferimenti nel Regolamento delegato. Inoltre, poiché l’introduzione del citato fattore incide direttamente sulle Linee guida esistenti relative alla valutazione delle riserve tecniche, queste sono state aggiornate per riflettere l’utilizzo del fattore lambda nel calcolo del margine di rischio.
Sull’aggiustamento per congruità
Con riguardo, invece, all’aggiustamento per congruità (MA), la revisione di Solvency II consentirà alle imprese che lo utilizzano di assumere una piena diversificazione tra il proprio portafoglio MA e il resto dell’impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), a condizione che la migliore stima degli obblighi assicurativi e riassicurativi dell’impresa non costituisca un fondo segregato.
Gli ITS rivisti sul trattamento dell’aggiustamento per congruità garantiscono coerenza con tale modifica. Anche le Linee guida sui fondi segregati sono state aggiornate per garantire coerenza con il quadro normativo modificato e per chiarire che non tutti i portafogli MA saranno trattati come fondi segregati.
Ulteriori revisioni
In tale contesto si evidenzia come le modifiche al quadro Solvency II abbiano reso necessarie revisioni degli ITS sui modelli di informativa per le autorità di vigilanza e di due serie di Linee guida – ossia quelle sulla solvibilità di gruppo e sulla segnalazione e informativa.
Si evidenzia come i progetti di norme tecniche pubblicati sono stati sottoposti al vaglio Commissione UE, che deciderà sulla loro adozione entro tre mesi.
