Con Ordinanza n. 30011 del 13 ottobre 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di trasmissibilità ai soci della società estinta delle sanzioni amministrative tributarie.
L’estinzione della società, a seguito della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, determina un fenomeno successorio dei relativi rapporti obbligatori nei confronti dei soci. Diversamente, non si comunicano ai membri della compagine sociali le sanzioni potenzialmente comminabili all’ente.
La Sezione Tributaria della Suprema Corte, nel caso in esame, si trova a verificare la legittimità di una decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che, a sua volta, riconosceva la fondatezza di un avviso di accertamento nei confronti di un ex socio di una società estinta, per mancati versamenti I.V.A. da parte della società, con cui al socio veniva richiesto anche il pagamento delle sanzioni dovute da parte dell’ente.
La Cassazione sottolinea, sul punto, come sia pacifico che, all’esito della cancellazione dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione della società, i rapporti obbligatori facenti capo a questa si trasmettano nei confronti dei soci, i quali dovranno eventualmente adempiere nei limiti della quota di liquidazione ricevuta, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti durante societate.
Al contrario, in base ai principi cui è ispirato il sistema tributario, secondo cui le sanzioni hanno carattere personale e non possono essere trasmesse ai successori del trasgressore che non abbiano direttamente preso parte all’illecito, va escluso che il socio possa, in quanto tale, essere obbligato al relativo versamento.
Si giunge, quindi, a cassare la decisione impugnata, annullando l’avviso di accertamento contestato, nella parte in cui aveva comminato sanzioni tributarie relative alla società all’ex socio.