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Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF): chiarimenti sulla definizione MiFID II

2 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’articolo 4, comma 1, paragrafo 22, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), definisce i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) come quei sistemi multilaterali gestiti da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentano l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della stessa direttiva.

Tra le modifiche che nel tempo sono state apportate alla MiFID II vi sono anche quelle relative all’autorizzazione delle sedi di negoziazione, ed in particolare fanno riferimento all’obbligo per tutti i sistemi multilaterali di essere autorizzati come sedi di negoziazione.

Al fine di chiarire meglio la portata di tali modifiche l’ESMA ha pubblicato oggi la relazione finale sul proprio Parere relativo al perimetro della definizione delle sedi di negoziazione, che fornisce indicazioni su quando determinati sistemi e strutture si qualificano come multilaterali e devono quindi richiedere l’autorizzazione come sede di negoziazione.

In particolare il presente parere fornisce informazioni su come classificare un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) e su come identificare quando gli interessi di negoziazione di terzi interagiscono all’interno di un sistema.

Il parere si basa sulle risposte ricevute al documento di consultazione lanciato dall’ESMA nel gennaio 2022.

Prossimi passi ESMA sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

L’ESMA collaborerà con le autorità nazionali competenti per garantire che le imprese valutino se i loro sistemi sono qualificabili come sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) ai sensi del regime MiFID II ed anche rispetto alle indicazioni del presente parere, valutando quindi se stanno operando con l’autorizzazione appropriata.

L’ESMA si aspetta che le autorità nazionali competenti chiedano alle imprese di intraprendere le azioni appropriate, comprese ulteriori discussioni con la rispettiva autorità nazionale competente, se necessario, anche al fine di richiedere rapidamente l’autorizzazione come sede di negoziazione laddove previsto.

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