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Sistemi di garanzia dei depositi: le modifiche alle Linee guida EBA sui contributi

21 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato oggi la revisione finale delle Linee guida sui contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS).

Le Linee guida, così come modificate, rafforzano ulteriormente il legame tra la rischiosità di un istituto di credito e l’entità del suo contributo ai fondi dei sistemi di garanzia dei depositi che saranno utilizzati per rimborsare i depositanti in caso di fallimento della loro banca.

Le Linee guida armonizzano la metodologia con cui il DGS raccoglie i contributi dagli istituti di credito in proporzione alla loro rischiosità.

A seguito di un esame approfondito dell’applicazione delle Linee guida esistenti nel periodo 2015-2021, l’EBA ha deciso di rivedere le stesse, al fine di rafforzare il legame tra la rischiosità di un ente creditizio e i suoi contributi al fondo DGS.

Le modifiche più sostanziali alle Linee guida comprendono:

  • la definizione di soglie minime per la maggior parte degli indicatori di rischio fondamentali, in linea con i requisiti normativi minimi applicabili, e l’adeguamento delle loro ponderazioni minime per riflettere meglio la performance degli indicatori nella misurazione del rischio per i DGS;
  • introdurre un miglioramento tecnico-matematico alla formula per la determinazione del fattore di aggiustamento del rischio di ciascun istituto membro, che garantisca una relazione costante tra la rischiosità degli istituti e i loro contributi ai DGS;
  • specificare come contabilizzare i depositi in cui la copertura dei DGS è soggetta a incertezza. È il caso, ad esempio, dei depositi soggetti a liquidazione ereditaria e dei fondi dei clienti depositati presso una banca da un’altra istituzione finanziaria. Tale specificazione garantirà un maggiore allineamento tra l’ammontare dei depositi coperti di un ente creditizio e i suoi contributi;
  • introdurre la possibilità per i DGS di utilizzare un approccio alla raccolta dei contributi basato sulle scorte, che incentivi le banche a ridurre la loro rischiosità anche dopo che il fondo DGS ha raggiunto il livello di contributi prefissato;
  • chiarire le modalità di raccolta dei contributi in seguito all’utilizzo dei fondi dei DGS.

Infine, l’EBA ha snellito e semplificato la formulazione delle Linee guida.

Le modifiche sono state apportate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE.

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