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Giurisprudenza

Sindacato del giudice sulla legittimità del giudizio di fattibilità del piano concordatario

1 Marzo 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 31 maggio 2018, n. 13996 – Pres. Didone, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza pubblicata, la Suprema Corte affronta in primo luogo la questione processuale relativa alla legitimatio ad causam del curatore, chiarendo che l’autorizzazione prevista dall’art. 25, comma 1, n. 6) L.F. non necessita di formule sacramentali sicché la stessa può anche desumersi implicitamente da altri provvedimenti che logicamente la presuppongano (ad esempio dal decreto con cui il giudice delegato attesta, ai sensi dell’art. 144, d.P.R. n. 115/2002, l’insufficienza di fondi per le spese del processo, ai fini dell’ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato).

Inoltre, la Cassazione precisa che la nomina dei difensori è riservata al curatore, come si desume anche dal tenore dell’art. 25, comma 1, n. 6 L.F. per cui il giudice delegato, «su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore». La Corte rammenta altresì che mentre prima il potere di autorizzare la nomina dei difensori era di spettanza del giudice delegato, oggi è invece di competenza del comitato dei creditori e a tal riguardo rileva che “L’apparente distonia di un potere eliminato nel suo momento genetico (ius eligendi) ma confermato nel suo momento risolutivo (ius revocandi) può giustificarsi nell’ottica, adottata dalla riforma, di sottrarre all’organo giudiziario gli atti gestori (come la selezione del soggetto da incaricare) destinati ad incidere su mere aspettative, per mantenere invece nelle sue mani i provvedimenti decisori e sanzionatori (come la liquidazione del compenso e la revoca dell’incarico) destinati ad incidere su diritti soggettivi, ferma restando in ogni caso l’iniziativa del curatore, dovendo il giudice delegato decidere sulla base della sua «proposta», per quanto non vincolante”.

Nel merito, la Corte di Cassazione tratta del sindacato giudiziale relativo al giudizio di fattibilità del piano di concordato sintetizzando gli approdi della giurisprudenza di legittimità:

i) spetta sicuramente al giudice assicurare la legalità della procedura concorsuale, sicché questi ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità anche sulla “fattibilità”, intesa come «prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario», dal momento che essa rappresenta pacificamente uno dei presupposti di ammissibilità della domanda di concordato preventivo (Cass. n. 11497 del 2014);

ii) tale controllo «non resta escluso dall’attestazione del professionista», né può dirsi «limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista» (Cass. n. 11014 e n. 13083 del 2013, n. 11423 del 2014), ma «consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso verificare unicamente la sussistenza o meno di un’assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato» (Cass. n. 24970 del 2013; Cass. n. 9061 del 2017);

iii) il controllo in questione, da svolgersi in tutte le fasi della procedura, deve essere particolarmente penetrante in funzione della verifica di adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori, a garanzia di un’espressione consapevole del voto (Cass. n. 7959 del 2017), che si traduca nel cd. consenso informato”.

Pertanto, la Suprema Corte supera il principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite n. 1521 del 2013, estendendo il sindacato giudiziale anche al controllo sulla fattibilità economica (oltre che sulla fattibilità giuridica) della proposta di concordato, in ciò allineandosi a quanto previsto dall’art. 47 del D. Lgs. n. 14/2019 (i.e. il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza).

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