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Servizi di mobilità sostenibile per i dipendenti, welfare aziendale e imposizione fiscale

21 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 74/2024 chiarisce se l’utilizzazione dei servizi di mobilità sostenibile (car sharing e monopattini elettrici) realizzati da una società per agevolare il percorso casa/lavoro dei dipendenti, compreso l’utilizzo di una APP, possa rientrare tra le iniziative di welfare escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir.

L‘art. 51, comma 1, del TUIR include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. ”principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51 del Tuir.

In particolare, il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti, o a categorie di dipendenti, e ai familiari indicati nell’art. 12, per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100.

Il richiamato art. 100 del Tuir stabilisce che le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), in via di prassi è stato più volte precisato che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
  • le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, l’AE aveva già chiarito, in particolare, che non beneficiano della non imponibilità le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità.

Inoltre, che si configura la fattispecie disciplinata dalla disposizione in esame nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.

Laddove, infatti, l’opera e/o il servizio fossero predisposti dal datore di lavoro o dal terzo erogatore in ragione di specifiche esigenze del singolo lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, si configurerebbe un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro che, come detto, non è contemplata nell’ambito di applicazione della lettera f) in esame.

Più nello specifico, riguardo alle modalità di fruizione dei benefit, nella risposta pubblicata il 31 ottobre 2019, n. 461, l’AE aveva già affermato che rientra nella citata lettera f) anche quell’utilità in natura, in termini di welfare, correlata a servizi di mobilità sostenibile, recata ai dipendenti dal servizio di car pooling (ovvero un sistema di trasporto non professionale basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere lo stesso itinerario o parte di esso) aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa­-lavoro-casa.

L’Agenzia, per rispondere al quesito formulato, analizza dunque quanto rappresentato dalla società istante in termini di welfare, relativamente ai servizi offerti in tema di mobilità sostenibile, ovvero, più nel dettaglio, che:

  • i suddetti servizi sarebbero disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit
  • i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-­lavoro-­casa sarebbero consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.
  • il piano di welfare prevederebbe limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l’utilizzo avvenga solo per il tragitto casa­-lavoro-­casa in considerazione anche dell’orario di lavoro di ciascun dipendente.
  • non sarebbe previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa ­lavoro­ casa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all’art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir.

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