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Giurisprudenza

Se la parte è in ritardo il giudice dopo 25 minuti può legittimamente chiudere il verbale

29 Ottobre 2012

Cassazione Civile, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18048

Con sentenza n. 18048 del 19 ottobre 2012 la II^ Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (Presidente R. M.Triola, Relatore P. D’Ascola) ha escluso che l’art. 59 disp. att. cod. proc. civ. – secondo cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nell’udienza di cui all’articolo 171 cod. proc. civ. è fatta “quando é decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza” – esprima un principio di carattere generale.

Diversamente, tale principio deve ritenersi limitato al procedimento, quello avanti il Giudice di Pace, espressamente richiamato dal citato art. 59 disp. att. cod. proc. civ.

Infatti, pur corrispondendo a criteri di buon governo dell’udienza evitare la chiusura del verbale, in assenza di una delle parti, nei primissimi minuti dell’udienza stessa, onde consentire il superamento di piccoli disguidi e prevenire disagi nell’ordine di trattazione.

E pur dovendosi ritenere opportuni i differimenti adottati quando vi sia notoriamente, o sia stato segnalato alla cancelleria, o dal difensore presente, una causa che possa giustificare il ritardo di. una delle parti.

Tuttavia, non è rinvenibile nell’ordinamento la regola dell’obbligo di attendere un’ora per la chiusura del verbale di trattazione dell’udienza di appello fissata ex art. 348 c.p.c.


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