Banca d’Italia, con nota n. 1284256 del 24 giugno 2025, ha chiarito se sussista o meno l’obbligo o meno di segnalazione alla Centrale dei Rischi degli scoperti di conto corrente c.d. “non affidati”, ovvero quei conti che non dispongono di una linea di credito formalmente concessa dalla banca.
Anche se tali conti permettono ai clienti di utilizzare solo il saldo disponibile, vi sono pagamenti che comportano un addebito irrevocabile sul conto corrente, anche in assenza di disponibilità, e che non possono essere respinti o stornati dalla banca: ad esempio, in caso di addebito di carte di credito, imposte di bollo o competenze oltre tale disponibilità, che generano uno sconfinamento.
Secondo l’attuale quadro normativo, definito dalla Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991, vanno segnalati esclusivamente gli sconfinamenti su conti correnti affidati, cioè quelli per i quali esiste un fido concordato.
Tuttavia, gli intermediari hanno segnalato criticità tecniche nella distinzione tra sconfinamenti su conti affidati e non affidati, specialmente per quei casi in cui l’addebito, seppur in assenza di fondi, non può essere respinto.
Per superare tali difficoltà e uniformare i comportamenti degli operatori, Banca d’Italia comunica che a partire dalla data contabile di giugno 2025, dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi anche gli sconfinamenti su conti privi di affidamento, purché superino le soglie previste per la segnalazione.
Tale modifica verrà formalmente integrata nel prossimo aggiornamento della Circolare 139/1991.
Data la rilevanza delle informazioni che confluiscono nella CR e i possibili impatti sulla clientela, gli intermediari sono comunque tenuti a informare i clienti interessati, alla prima occasione utile e secondo le modalità previste dall’art. 119 del TUB, circa la novità nella segnalazione degli sconfinamenti.