Nel caso di una valutazione antiabuso di un’operazione complessa, come una scissione non proporzionale di una società semplice, svolta ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, (c.d. “Statuto del Contribuente”), l’Agenzia delle Entrate deve operare seguendo lo schema metodologico delineato dall’Atto di indirizzo emesso dal MEF (n. 7/2025), in materia di abuso del diritto.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 124 del 30 aprile 2025 ad un’istanza di Interpello mostra come l’impianto metodologico dell’Atto di indirizzo del MEF sia già in uso presso l’Amministrazione fiscale, al fine di rilevare i profili antiabuso di un’operazione complessa.
Operazione che, nel caso di specie, riguarda un’operazione di scissione totale di una Società Semplice, le cui quote erano detenute in comunione, in misura paritetica (1/3) dagli eredi del socio fondatore deceduto.
Nell’Istanza è chiarito che dalla scissione totale della Società Semplice si costituiranno tre Newco società semplici, ognuna delle quali avrà come socio uno degli eredi che ne deterrà il 100% delle quote.
Tale operazione di scissione è diretta a separare il patrimonio della Società Semplice e, conseguentemente, soddisfare le diverse prospettive di investimento e di governance manifestate dai tre eredi.
L’Agenzia, riesaminando dei chiarimenti già resi con le Risposte n. 309/2021 e 91/2018, nel porre in essere la valutazione antiabuso della scissione rappresentata dall’istante, ha dapprima ricercato un “vantaggio fiscale indebito” come previsto dall’Atto di indirizzo del MEF, riscontrandone l’assenza: infatti, la scissione in esame non rientra né nell’ambito di neutralità fiscale di cui all’art. 173 del TUIR, né realizza nessuna fattispecie di cui all’ art. 67 del TUIR “Redditi diversi” (sebbene comporti il trasferimento di partecipazioni della Società Semplice scissa alle NewCo beneficiarie).
In linea di principio, dunque, non costituisce abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, la scissione totale non proporzionale di una società semplice i cui soci detengano le quote in regime di comunione ereditaria, qualora l’operazione sia diretta a sciogliere la comunione e a realizzare una riorganizzazione patrimoniale coerente con esigenze familiari e gestionali documentate.
Ciò ancorché il regime di neutralità di cui all’art. 173 del TUIR non sia applicabile a scissioni di società semplici, essendo l’operazione descritta fiscalmente neutrale sia in capo alla società, a condizione che il trasferimento dei beni avvenga in continuità dei valori fiscali, sia in capo ai soci, per i quali rimane esclusa l’imponibilità del concambio tra partecipazioni, ove non intervengano conguagli in denaro o in natura tra i medesimi.
Lato imposte indirette, l’Agenzia delle Entrate precisa che la divisione si considera come atto avente natura dichiarativa e l’imposta viene determinata applicando l’aliquota del 1%.