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Scissione asimmetrica non proporzionale: valutazione anti abuso

29 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 335 del 21 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, ai fini della valutazione anti abuso, un’operazione di scissione asimmetrica non proporzionale.

La scissione asimmetrica non proporzionale, disciplinata dall’articolo 2506, comma 2, c.c., prevede che, in favore di alcuni soci della scissa, siano distribuite azioni o quote della stessa scissa in luogo di quelle della beneficiaria.

La scissione asimmetrica non proporzionale, dal punto di vista fiscale, è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 26 luglio 2017 n. 98  e successivamente dalla Risposta 12 ottobre 2018 n. 36.

Sul punto, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, l’operazione di scissione asimmetrica non proporzionale conseguita secondo quanto disposto dell’articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il trasferimento del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato, non comporta la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. 

I plusvalori realizzati con riferimento ai componenti patrimoniali che prevedano il passaggio dalla società scissa a quella beneficiaria concorreranno a formare il reddito secondo le norme ordinarie impositive vigenti nel momento in cui i beni usciranno dal complesso dei beni dell’impresa, ossia:

  • verranno ceduti a titolo oneroso;
  • diverranno oggetto di risarcimento per la loro perdita o danneggiamento;
  • verranno assegnati ai soci, ovvero
  • verranno destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 

L’Agenzia delle Entrate evidenzia pertanto che la scissione asimmetrica non proporzionale non comporta l’ottenimento di nessun vantaggio fiscale indebito, non potendosi individuare nessun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

La modalità di riorganizzazione societaria in esame appare, infatti, fisiologica, perché ha come scopo l’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società che partecipi all’operazione.

Per quanto riguarda le imposte indirette, l’operazione in oggetto non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le medesime ragioni esposte.

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