Consob, con avvertenza del 28 ottobre 2025, ha richiamato l’attenzione dei risparmiatori sul crescente fenomeno degli schemi di “pump & dump”, diffusi tramite social network e applicazioni di messaggistica.
Si tratta di proposte di investimento che, presentandosi come occasioni di guadagno rapido, nascondono in realtà pratiche fraudolente idonee a provocare perdite rilevanti per gli investitori.
Gli schemi di “pump & dump“, definiti particolarmente insidiosi, si realizzano attraverso la promozione di acquisti coordinati di azioni a basso costo (penny stock), frequentemente negoziate sul Nasdaq: i promotori, talvolta spacciandosi per analisti o consulenti finanziari, oppure utilizzando impropriamente marchi di imprese autorizzate o addirittura il nome della stessa Consob, sollecitano gli investitori ad acquistare titoli prospettando guadagni rapidi.
Per monitorare le adesioni, viene richiesto l’invio di screenshot delle operazioni, così da coordinare l’acquisto e far crescere artificiosamente il prezzo del titolo (pump); quando il valore raggiunge un livello elevato, gli stessi promotori vendono massicciamente, generando un immediato crollo del prezzo (dump) e causando ingenti perdite agli altri investitori.
Secondo la Consob, segnali di allarme tipici di queste iniziative sono:
- messaggi non richiesti sui social o inviti a entrare in gruppi di messaggistica
- prospettazione di guadagni elevati su titoli poco noti o di recente quotazione
- pressioni ad investire immediatamente in ragione di presunti sviluppi di mercato
- richieste di dati personali o screenshot, talvolta accompagnate da false promesse di rimborso.
Per tutelarsi, Consob invita a verificare con attenzione l’attendibilità dei soggetti proponenti, la veridicità delle informazioni ricevute, nonché l’esistenza di eventuali segnalazioni già presenti nella sezione dedicata “Occhio alle truffe!” del sito istituzionale.
Consob sottolinea, inoltre, che la diffusione di informazioni non veritiere o fuorvianti sui social network, finalizzate ad alterare i comportamenti degli investitori, può integrare illeciti di abuso di mercato, sanzionabili secondo la normativa vigente, oltre a configurare vere e proprie ipotesi di truffa penalmente rilevanti.


