WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/05


WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB
www.dirittobancario.it
Flash News

Scambio quote emissione: le proposte di modifica al Registro UE

19 Gennaio 2023

La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione il testo della proposta di Regolamento delegato sul sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

L’iniziativa intende modificare il regolamento che disciplina il registro sullo scambio delle quote di emissione al fine di:

  • fornire informazioni utili ai soggetti autorizzati a ricevere i dati del registro;
  • aggiungere un soggetto all’elenco delle istituzioni che possono ricevere le informazioni del registro;
  • attuare le misure del piano di sicurezza del 2019;
  • fornire ai titolari di conti maggiori indicazioni per poter segnalare correttamente le operazioni bilaterali.

Il registro dell’Unione è istituito ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Le norme sul funzionamento del registro dell’Unione sono state stabilite dal regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 389/20133 della Commissione per il terzo periodo di scambio del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS) (2013-2020).

Le norme del Registro dell’Unione sono state adattate al nuovo contesto giuridico stabilito per il quarto periodo di scambio del sistema ETS dell’UE (2021-2030) dal Regolamento (UE) 2019/1122 della Commissione, applicabile dal 1° gennaio 2021.

Quest’ultimo ha abrogato il primo nella maggior parte delle sue parti. Tuttavia, l’adempimento dei requisiti del secondo periodo del Protocollo di Kyoto è ancora disciplinato dal Regolamento (UE) n. 389/2013.

Il Regolamento delegato (UE) 2019/1122 ha introdotto norme sull’obbligo di segnalazione delle transazioni bilaterali.

Tuttavia, questa disposizione non è stata applicata in modo coerente e sono necessari ulteriori chiarimenti nel testo giuridico.

Tale regolamento ha inoltre ampliato l’elenco dei soggetti che possono ricevere i dati archiviati nel registro dell’Unione.

L’esperienza recente ha dimostrato la necessità di estendere questa disposizione all’Autorità bancaria europea e alla Banca centrale europea, facilitando il monitoraggio e la supervisione del mercato ETS dell’UE, nonché alla neonata Procura europea, istituita il 1° giugno 2021.

Nell’ambito della modernizzazione periodica dell’infrastruttura informatica del registro dell’Unione e delle funzioni descritte come catalogo delle transazioni dell’UE, alcune strutture ridondanti del registro dell’Unione dovrebbero essere eliminate e il registro dell’Unione dovrebbe essere implementato con nuovi quadri tecnici.

L’attuale funzionalità del registro dell’Unione, come prescritto dalla direttiva ETS, sarà mantenuta e le informazioni pubbliche riportate sul sito web pubblico rimarranno le stesse prescritte dal regolamento delegato (UE) 2019/1122, ma implementate in un quadro tecnologico più moderno.

La consultazione avrà termine il 14 febbraio 2023.


WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/05


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04