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Scaglioni Irpef 2024: le prime indicazioni dall’Agenzia delle Entrate

7 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dal D. Lgs. n. 216/2023, relativamente all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e altre misure in tema di imposte sui redditi.

La Circolare chiarisce le seguenti modifiche introdotte dal Decreto, in tema di:

  • Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

La Circolare illustra, limitatamente al periodo d’imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall’art. 1, c. 1, del decreto in argomento, ovvero:

    • 23% per i redditi fino a 28mila euro
    • 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro
    • 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina di cui all’art. 11, c. 1, del Tuir, pertanto, ma limitatamente al 2024, la circolare specifica dunque che:

    • è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote
    • il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione
    • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa
    • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.
  • Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

La Circolare si sofferma poi sull’innalzamento (per il solo 2024), da €.1.880,00 a €.1.955,00 della detrazione da lavoro dipendente (di cui all’art. 13 TUIR), specificando che si applica ai contribuenti, titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma solo se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, con la modifica legislativa, viene ampliato fino a 8.500 euro l’ammontare del reddito escluso da imposizione (la c.d. no tax area), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

La modifica, tuttavia, riguarda solo il primo periodo dell’art. 13, comma 1, lettera a), del Tuir e pertanto, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo:

    • nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali, dovranno considerarsi anche i redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, nonché la quota di agevolazione Ace;
    • il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
  • Trattamento integrativo (di cui all’art. 1 c. 1 D.L. 3/2020)

La Circolare precisa che, in riferimento ai contribuenti con reddito complessivo  di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo potrà essere concesso quando l’imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all’art. 49 c. 2, lett. a) del Tuir), è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente, diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.

Al proposito, l’Agenzia precisa che tale riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’art. 13, c. 1, lett. a) del Tuir e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della stessa lettera, che non sono state modificate dal decreto legislativo.

  • Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, è prevista ora una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020).

La Circolare specifica che tale riduzione deve essere operata sull’importo della detrazione determinato ai sensi dell’art. 15, c. 3-bis del Tuir.

  • Adeguamento della disciplina delle addizionali all’Irpef

In base al Decreto in commento, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono determinare, entro il 15 aprile 2024, per il solo 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l’anno 2023.

La Circolare precisa che, qualora le Regioni e le Province autonome non approvino entro tale data le leggi modificative degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l’addizionale regionale si applicherà sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

È stato differito, invece, al 15 maggio 2024, il termine per la trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, necessari alla pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.

L’Agenzia chiarisce inoltre che anche la disciplina delle addizionali comunali è stata oggetto di adeguamento alla nuova normativa Irpef.

  • Abrogazione dell’Ace

Quanto all’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace), l’Agenzia chiarisce che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continueranno ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta, in corso al 31 dicembre 2023.

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