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Giurisprudenza

Sanzioni tributarie della società estinta non trasmissibili ai soci

20 Aprile 2026

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia

Cassazione Civile, Sez. V, 17 marzo 2026, n. 5986 – Pres. Crucitti, Rel. Farolfi

Di cosa si parla in questo articolo

Le sanzioni tributarie irrogate ad una società non si trasmettono ai soci a seguito dell’estinzione dell’ente, in ragione del principio di personalità che connota l’illecito tributario e la conseguente risposta sanzionatoria.

Tale intrasmissibilità, quale elemento conformativo della fattispecie astratta, e non fatto impeditivo della pretesa, è rilevabile d’ufficio; la regola, tuttavia, cede laddove difetti un’effettiva alterità soggettiva tra socio e società, come nell’ipotesi di abuso dello schermo della personalità giuridica.

In questo preciso senso si è pronunciata, con decisione n. 5986 del 17 marzo 2026, la Sezione Tributaria della Suprema Corte, così componendo un contrasto ermeneutico sorto in seno alla medesima sezione.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a responsabilità limitata – nel frattempo cancellata dal registro delle imprese – e dei suoi soci, tra cui la ricorrente, titolare di una quota di partecipazione rilevante nel capitale sociale.

I giudici di prime e seconde cure confermavano la pretesa erariale, riversando sulla socia, tra l’altro, le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta.

Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, lamentando in particolar modo la violazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, per aver i giudici di merito addebitato al socio le sanzioni inflitte alla società estinta, invece di riconoscerne l’intrasmissibilità.

Il contrasto interpretativo si era formato a seguito delle pronunce nn. 21177/2024 e 23341/2024, favorevoli alla trasmissibilità delle sanzioni ai soci, e della pronuncia n. 9094/2017, con cui la stessa Sezione aveva inaugurato un orientamento contrario.

Nell’aderire a tale secondo filone, il collegio ha optato con decisione per la tesi dell’intrasmissibilità, valorizzando un triplice ordine di argomenti.

In primo luogo, la natura tipicamente personalistica delle sanzioni tributarie, che condivide con quella penale una funzione afflittiva che renderebbe del tutto irragionevole la sua applicazione ad un soggetto diverso dall’effettivo autore della violazione; lo stesso art. 8, D.Lgs. n. 472/1997, nel momento in cui afferma l’intrasmissibilità dell’obbligazione sanzionatoria agli eredi, non introduce un’eccezione alla regola, ma attua piuttosto il principio generale poc’anzi rammentato.

In secondo luogo, il disposto dell’art. 7, comma 1, D.L. n. 269/2003, che attribuisce in via esclusiva alla persona giuridica la responsabilità per le sanzioni relative al proprio rapporto fiscale, evidentemente preclude ogni forma di traslazione soggettiva in capo ai soci.

In terzo luogo, e da ultimo, è la stessa evoluzione normativa a confermare tale ricostruzione: nel momento in cui l’art. 10, D. Lgs. n. 173/2024 afferma che «La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica […] è esclusivamente a carico della società o ente», essa «non ha carattere innovativo (operante, cioè, solo per il futuro) ma di adeguamento del diritto positivo a principi immanenti – personalità e proporzionalità – che già potevano scorgersi nel sistema».

Nello stesso senso si colloca, inoltre, il recente revirement compiuto dalla Cassazione penale con la sentenza n. 25648/2024 che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche ex L. 231/2001, ha confermato che la cancellazione della società è del tutto assimilabile alla morte del reo, precludendo così che delle sanzioni pecuniarie possano rispondere soggetti terzi, come i soci.

La Corte ha quindi affermato il principio di diritto per cui la regola dell’intrasmissibilità, operativa anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 del D. Lgs. n. 173/2024, impedisce che delle sanzioni della società possano essere chiamati a rispondere i soci, nel rispetto dei principi di personalità e proporzionalità.

Naturalmente, la regola dell’intrasmissibilità potrà trovare applicazione soltanto laddove tra la società ed i soci vi sia un’effettiva alterità, da accertare secondo un approccio casistico, dovendosi per converso escludere l’intrasmissibilità laddove tale circostanza non sussista, come avviene quando i soci utilizzino la società quale mero schermo giuridico, ovvero quando la asserviscano ai propri fini personali ed egoistici.

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