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Giurisprudenza

Sanzioni antiriciclaggio: termine di notifica della contestazione e applicazione del favor rei

7 Maggio 2019

Cassazione Civile, Sez. II, 06 maggio 2019, n. 11774 – Pres. Petitti, Rel. Bellini

Di cosa si parla in questo articolo
Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme antiriciclaggio, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.

Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di notifica della contestazione, e tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

In materia si applica il principio generale applicabile alle sanzioni amministrative, secondo cui le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole (nel caso di specie, quelle del decreto legislativo 90/2017) devono essere applicate anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione; né tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniens e cosa giudicata, perché la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., è destinata ad essere travolta dall’eventuale caducazione di quest’ultima, cosicché essa non può passare in giudicato fino a quando l’accertamento della responsabilità dei sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato.

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