È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2026, la Legge 25 giugno 2026, n. 112, che converte in legge il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale (c.d. decreto lavoro 2026).
Fra gli incentivi all’occupazione, gli artt. 1-5 del decreto lavoro 2026 prevedono:
- il bonus assunzione donne 2026, ossia un esonero contributivo del totale per 24 mesi a favore delle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni realizzate nelle aree della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno
- il bonus assunzione giovani 2026, con un’esenzione del 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi per le nuove assunzioni di lavoratori under 35
- il bonus stabilizzazione giovani 2026, che riconosce l’esonero totale dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi per le stabilizzazioni di contratti a termine a favore di personale under 35 mai occupato stabilmente in precedenza
- il bonus assunzioni ZES 2026, ossia un esonero contributivo totale per i datori di lavoro che occupano dipendenti, nella ZES unica per il Mezzogiorno, over 35 disoccupati da almeno due anni.
Gli artt. 7-11, invece, contengono le disposizioni in materia di salario giusto, allo scopo di garantire ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando quindi il dumping:
- ai fini dell’individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro
- il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli di cui sopra non può essere inferiore a quello individuato dal CCNL di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro
- per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non potrà essere inferiore a quello previsto dal CCNL, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonché dell’attività principale o prevalente esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro
- con la conversione in legge è stato aggiunto il comma 4 bis all’art. 7 che riconosce come il trattamento economico complessivo sia costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative (tra cui le prestazioni di welfare contrattuale), dirette, indirette e differite ad eccezione di quelle voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori
- è stato, inoltre, inserito l’art. 7 bis che si occupa della disciplina della contrattazione collettiva di prossimità, prevedendo una serie di modifiche all’art. 8 D.L. 138/2011 in tema di deposito di contratti collettivi di lavoro e di sottoscrizione e comunicazione ai lavoratori dei contratti collettivi aziendali che prevedono trattamenti peggiorativi
- la Legge di conversione, inoltre, ha modificato il comma 3 dell’art. 9 secondo cui entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il CNEL dovrà istituire l’archivio amministrativo introdotto dal co. 2 dell’art. 9 della medesima Legge, contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- sono sostituiti inoltre i commi da 1 a 3 dell’art. 10: per cui le parti stipulanti i CCNL devono prevedere procedure che assicurino regolarità nei rinnovi e meccanismi che garantiscano copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto e la sottoscrizione del rinnovo. Nel caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i nove mesi successivi alla data di scadenza, in assenza di diverse pattuizioni, le retribuzioni sono adeguate alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50% della stessa.

