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Ritenute d’acconto e imposte estere tra i versamenti del DURF

4 Novembre 2026

Stefano Butticé, Praticante avvocato in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta a interpello n. 174 del 2026, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di includere le imposte pagate all’estero che danno luogo al credito d’imposta ex art. 165 del TUIR e le ritenute d’acconto operate sugli interessi attivi maturati su disponibilità bancarie e depositi versate dai sostituti d’imposta tra i “versamenti registrati in conto fiscale” indicati nel DURF.

L’art. 4 del d.l. n. 124 del 2019 ha introdotto l’art. 17-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, col quale il legislatore ha previsto alcune misure di contrasto all’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali a carico, in particolare, di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari, ecc.

Il co. 1 dell’art. 17-bis cit. obbliga i sostituti d’imposta sui redditi “di lavoro dipendente e assimilati” – residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato e che affidano il compimento di una o più opere o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro a un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento – a richiedere all’impresa affidataria e alle eventuali subappaltatrici una copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa e dalle subappaltatrici ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. In generale, la disciplina trova applicazione nei rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma. 

L’obbligo non sussiste quando le imprese consegnano al committente una certificazione denominata “documento unico di regolarità fiscale” (c.d. DURF), messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la quale viene attestata, tra l’altro, la continuazione dell’attività d’impresa per almeno tre anni, la regolarità nell’adempimento degli obblighi dichiarativi, e l’esecuzione di “versamenti registrati nel conto fiscale” per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o dei compensi che risultano dalle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio (art. 17-bis, co. 5, lett. a), cit.). 

Con la risposta in commento, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che anche le ritenute d’acconto versate per “interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi” dai relativi sostituti sono incluse tra i versamenti registrati dei sostituiti. 

L’Agenzia delle entrate ha richiamato la risoluzione n. 53/E del 2020 con la quale sono state incluse numerose fattispecie in cui il versamento del tributo avviene ad opera di un soggetto diverso da quello in capo al quale matura il debito tributario. In altri termini, ai fini del DURF, i versamenti sono imputabili al soggetto che manifesta una capacità contributiva per effetto della quale il debito tributario sorge anche quando sono materialmente effettuati da un altro soggetto. 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, le ritenute a titolo d’acconto versate all’Erario dal sostituto d’imposta sono incluse in questa categoria poiché l’imposta è “economicamente imputabile” ad un soggetto benché sia assolta “da un altro” e, pertanto, possono essere conteggiate tra i versamenti registrati in conto fiscale del sostituito. 

Con simili considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha incluso tra i “versamenti registrati in conto fiscale” altresì le imposte pagate all’estero riconosciute ai fini del credito ex art. 165 del TUIR e risultanti al rigo RN13 della dichiarazione Modello SC 2026. 

Ad avviso dell’Amministrazione, le imposte pagate all’estero riconosciute ai fini dell’art. 165 del TUIR, sebbene non compaiano nel conto fiscale, sono “comunque indicative di una complessiva affidabilità fiscale” e rappresentano “nella sostanza una modalità di versamento dell’imposta”.

Dunque, tanto le imposte pagate all’estero riconosciute ai fini e nei limiti del credito di cui all’art. 165 del TUIR quanto le ritenute a titolo d’acconto trattenute sugli interessi attivi possono essere computate tra i “versamenti registrati nel conto fiscale” del DURF.

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