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Risoluzione degli enti a importanza sistemica: nuovi requisiti MREL

26 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 ottobre 2022, il Regolamento (UE) 2022/2036  che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

La direttiva (UE) 2019/879 ha modificato la direttiva 2014/59/UE per introdurre norme specifiche sulla sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per l’MREL interno, ossia dei fondi propri e delle passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, nei gruppi soggetti a risoluzione.

Al fine di rendere operative tali regole e per assicurarne che tale sottoscrizione indiretta sia effettuata su basi di solidità prudenziale, l’EBA ha ricevuto, a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, l’incarico di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare i metodi da seguire per tale sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili.

Tuttavia, come sottolineato dall’EBA in una lettera alla Commissione datata 25 gennaio 2021, si palesavano diverse incongruenze tra le condizioni per la delega previste nella direttiva 2014/59/UE e le vigenti norme prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013, incongruenze che non consentivano l’applicazione del trattamento prudenziale necessario per adempiere il mandato così come previsto inizialmente.

Più precisamente l’EBA ha rilevato che il regolamento (UE) n. 575/2013 non consentiva la deduzione delle risorse ammissibili per l’MREL interno e, quindi, neanche l’applicazione di un’idonea ponderazione del rischio in tutti i casi rientranti nel mandato della direttiva 2014/59/UE.

Problemi analoghi erano riscontrabili circa il requisito di coefficiente di leva finanziaria previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Dati i vincoli giuridici menzionati, il Regolamento integra direttamente nel regolamento (UE) n. 575/2013 il metodo messo a punto dall’EBA.

Nella sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno da parte delle entità soggette a risoluzione in conformità del quadro di risoluzione dell’Unione per le banche, il Regolamento impone alle entità intermedie di dedurre l’integralità delle risorse ammissibili per l’MREL interno da esse detenute ed emesse dalle entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione.

Affinché il regime di deduzione rimanga proporzionato, le entità intermedie dovrebbero poter scegliere la combinazione di strumenti, consistenti in fondi propri o passività ammissibili, con cui finanziare l’acquisto della proprietà delle risorse ammissibili per l’MREL interno.

Ciò consentirebbe alle entità intermedie di evitare completamente qualsiasi deduzione dai fondi propri emettendo sufficienti passività ammissibili. Le deduzioni dovrebbero pertanto essere applicate in primo luogo agli elementi di passività ammissibili delle entità intermedie.

I modelli per l’informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul MREL e sul requisito di fondi propri e passività ammissibili per le filiazioni significative di G-SII non UE di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione  dovrebbero essere modificati per riflettere il nuovo regime di deduzione per le risorse ammissibili per l’MREL interno.

I modelli per l’informativa dovrebbero essere altresì modificati in modo da includere l’importo complessivo dell’esposizione al rischio e la misura dell’esposizione complessiva che le entità intermedie avrebbero se non avessero escluso le esposizioni dedotte nel quadro del nuovo regime di deduzione.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

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