Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2025/789 del 23 aprile 2025 che integra il CRR (come modificato dal CRR 3) con norme tecniche di regolamentazione su condizioni e indicatori che EBA deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari ai sensi dell’art. 325 terquinquagies, par. 5, e dell’art. 325 novoquinquagies, par. 6, che consentono di derogare ad alcuni requisiti del metodo dei modelli interni.
Nei considerano del regolamento si premette che le norme del Comitato di Basilea sul rischio di mercato consentono, in casi eccezionali, che le autorità competenti permettano agli enti bancari di derogare ad alcuni requisiti del metodo dei modelli interni, in particolare quelli relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite.
Tali eccezioni sono giustificate solo in presenza di condizioni straordinarie, come forte stress nei mercati finanziari transfrontalieri o importanti cambiamenti di regime che abbiano impatti significativi su tutti gli enti UE.
Perché un caso sia considerato straordinario, è necessario che gli enti non siano in grado di rispettare i requisiti previsti a causa di eventi esterni al loro controllo, escludendo però difetti nei modelli interni.
I test devono basarsi sui dati dei 250 giorni lavorativi precedenti, e se in questo periodo si è verificata una crisi o un cambiamento rilevante, ciò può giustificare il riconoscimento di un’eccezione.
Non esiste una lista fissa di indicatori per identificare tali situazioni, ma segnali come volatilità elevata, mutamenti nelle correlazioni di mercato e la rapidità e imprevedibilità degli eventi sono elementi tipici.
Tuttavia, tali segnali da soli non sono sufficienti a definire un caso straordinario di cui all’art. 325 terquinquagies, par. 5, e all’art. 325 novoquinquagies, par. 6, del CRR.