Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un emendamento tecnico al Quadro di Basilea riferito alla copertura delle esposizioni al rischio di credito
della controparte.
L’emendamento si applica al caso in cui una banca utilizzi una garanzia o un derivato creditizio per coprire il rischio di controparte di un’esposizione derivata, soggetta al metodo standardizzato al rischio di controparte o al metodo dei modelli interni.
In particolare, l’emendamento, dopo la consultazione pubblica con il mercato, è volto ad allineare il trattamento delle garanzie e dei derivati di credito che forniscono protezione fissa o limitata, con il trattamento delle garanzie ammissibili nel quadro del rischio di controparte, in relazione al rischio residuo per la controparte originaria.
Non si applica invece alle operazioni di finanziamento tramite titoli, secondo il metodo dei modelli interni, né alle esposizioni verso la cartolarizzazione, che continueranno a essere soggette al
quadro normativo sulla cartolarizzazione.
Il documento definisce la versione definitiva dello standard rivisto, che il Comitato ha concordato di attuare entro il 1° novembre 2028.

