Lo scorso 11 aprile l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la nuova Q&A n. 7225 in materia di informativa sui rischi ESG.
La questione oggetto della Q&A si inserisce nell’ambito dell’evoluzione normativa del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 mediante l’introduzione dell’articolo 449-bis, volto a disciplinare gli obblighi di informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance (c.d. rischi ESG).
In attuazione di tale nuova disposizione, il Regolamento (UE) 2022/2453 ha a sua volta modificato il Regolamento delegato (UE) 2021/637 , recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) del CRR per quanto concerne i modelli uniformi di informativa prudenziale.
In particolare, gli RTS sono stati integrati con il nuovo Allegato XXXIX, che fornisce i nuovi modelli uniformi di informativa sui rischi ESG e relative istruzioni.
In questo ambito si colloca il Modello I, oggetto della presente Q&A, che deve essere compilato con gli indicatori relativi alla qualità creditizia delle esposizioni, differenziati per settore economico, livello di emissioni e durata residua.
La colonna k del Modello I richiede agli enti di indicare, in forma percentuale, quale quota del valore contabile lordo delle esposizioni sia coperta da informazioni sulle emissioni di gas serra (GHG), relativi agli ambiti 1, 2 e 3, fornite direttamente dalle controparti ovvero trasmesse bilateralmente.
Il quesito sottoposto all’attenzione dell’EBA ha riguardato la corretta determinazione del denominatore della suddetta percentuale: in particolare, si è chiesto se nel calcolo debba essere incluso anche il valore contabile lordo delle esposizioni ESG prive di dati sulle emissioni, ma comunque appartenenti al portafoglio del banking book, oppure se tali esposizioni debbano essere escluse dal computo.
Secondo quanto espresso da EBA nella Q&A, tutte le esposizioni incluse nel portafoglio bancario devono essere considerate nel calcolo, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni sulle emissioni GHG.
Pertanto, anche le esposizioni per le quali non risultino disponibili né dichiarazioni né stime delle emissioni devono essere incluse nel denominatore della percentuale da indicare in colonna k.
Tale interpretazione si fonda sull’esigenza di assicurare un’informativa completa e comparabile, nonché sulla ratio sottesa all’art. 449-bis CRR, che mira a rafforzare la trasparenza e l’integrazione dei rischi ESG nei processi di gestione e vigilanza prudenziale.